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Ordinanza

Ordinanza n. 151/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento o la declaratoria della nullità, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0618919 del 24/11/2025 di diniego dell’accertamento della compatibilità paesaggistica rispetto al rinnovo della autorizzazione P.G. nr. 311943/2020 per il mantenimento di un impianto pubblicitario a ledwall monofacciale sul tetto dell’edificio denominato “Condominio Stanga”, sito in Padova, piazzale Stanga n. 42; - del provvedimento prot. n. SABAP-VE-MET 34430 del 14 ottobre 2025 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con il quale è stato espresso, ai sensi degli artt. 153 e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, parere negativo sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica; - di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e parere negativo della Soprintendenza relativi al mantenimento di un impianto pubblicitario luminoso installato sul tetto di un edificio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Padova, fondato sul parere negativo della Soprintendenza, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità e, in via cautelare, la sospensione. Il diniego riguardava l'accertamento della compatibilità paesaggistica di un pannello pubblicitario luminoso installato sul tetto di un edificio situato a circa 140 metri dal Canale Piovego, in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza aveva ritenuto l'impianto elemento di evidente disturbo percettivo, incompatibile con la tutela del canale e con gli scorci prospettici visibili da piazzale Stanga, nonché lesivo del decoro di un edificio storico tutelato prospiciente la piazza. Le censure sono state ritenute assistite da fumus boni iuris, soprattutto per difetto di istruttoria e di motivazione: la relazione tecnica comunale aveva evidenziato il carattere densamente urbanizzato e disomogeneo dell'area, l'elevata altezza degli edifici circostanti e la non visibilità dell'impianto dall'argine del canale; la documentazione fotografica sembrava confermare tali circostanze. La ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'obbligo di rimessione in pristino e rimozione dell'impianto, autorizzato dal Comune sin dal 2010.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso sia il diniego comunale sia il parere negativo della Soprintendenza, ai fini del riesame delle determinazioni assunte. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che le valutazioni della Soprintendenza non apparivano adeguatamente istruite e motivate alla luce delle caratteristiche concrete dei luoghi: l'impianto si trovava al limite dell'area vincolata, a circa 140 metri dal corso d'acqua, in un contesto urbano saturo e caratterizzato da edifici alti e disomogenei; inoltre, non risultava immediatamente dimostrata né la compromissione del paesaggio fluviale né una relazione visiva frontale con l'edificio storico tutelato. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ritenuto grave e irreparabile il pregiudizio connesso alla rimessione in pristino e alla rimozione dell'impianto. La sospensione è stata disposta senza definire il merito della controversia, rinviato all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile e ha sospeso gli atti impugnati.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    vincolo ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c] del D.Lgs 22/1/2004 n.42

    Individua il vincolo paesaggistico gravante sull'area prossima al Canale Piovego.

  • art. 146, comma 1, d.lgs. 42/2004

    del tutto incoerente con quanto disposto dall’art. 146 co. 1 del D.Lgs. 42/2004

    È richiamato dalla Soprintendenza in relazione alla necessità di tutela paesaggistica dell'area.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    parere negativo ... espresso ... ai sensi dell’art. 167, comma 5, D.Lgs. n. 42/2004

    Costituisce la base normativa del parere della Soprintendenza nell'ambito dell'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica.

  • art. 49, comma 2, d.lgs. 42/2004

    contestuale violazione dell’art. 49 co. 2 del citato Decreto

    È richiamato dalla Soprintendenza con riferimento alla tutela del decoro dell'edificio storico tutelato prospiciente la piazza.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 42/2004

    tutelata ai sensi dell’art. 10 co. 3 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 12-06-1999

    Individua la base della tutela culturale della Palazzina Dolfin Rocchetti, il cui decoro sarebbe stato ritenuto pregiudicato dall'impianto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando il diniego paesaggistico si fonda su una valutazione di disturbo percettivo non adeguatamente confrontata con le concrete caratteristiche morfologiche e urbanistiche dei luoghi, con la distanza dal bene tutelato e con la documentazione fotografica acquisita.
  • Il parere paesaggistico negativo deve considerare in modo concreto e motivato la visibilità effettiva dell'intervento rispetto al bene paesaggistico tutelato; non è sufficiente il richiamo astratto alla prossimità dell'opera al bene o all'esistenza del vincolo.
  • Quando l'amministrazione nega la compatibilità paesaggistica e ciò comporta la rimessione in pristino di un impianto preesistente, il rischio di rimozione dell'opera può integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
  • La sospensione cautelare degli atti paesaggistici può essere disposta ai fini del riesame quando emergono, sia pure in termini sommari, carenze istruttorie e motivazionali nelle valutazioni della Soprintendenza e dell'amministrazione procedente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincolo culturaleTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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