Sentenza n. 1728/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 105/2025 emessa in data 11 marzo 2025 dal Tribunale di Lodi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico interessato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024, in forza di contratti a termine. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 105/2025 dell'11 marzo 2025, ha dichiarato il suo diritto a beneficiare di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici considerati, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero. Il Collegio ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà eseguire l'incarico nei successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico relativo alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La decisione lo richiama tra le condizioni applicabili all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di condanna è stata respinta perché, avuto riguardo all'esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe risultata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è fondato quando il provvedimento del giudice ordinario da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e quest'ultima è rimasta inadempiente.
- Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- Quando l'attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
- La condanna prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere pronunciata quando, in ragione dell'esiguità dell'obbligazione da adempiere, una misura non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.
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