Sentenza n. 10906/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione - della Determinazione della Regione Lazio - Direzione Trasformazione Digitale e Procurement n. G04501 del 07/04/2026, pubblicata in pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 1 della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura, in ambito territoriale e ospedaliero, di strisce reattive per diabetologia occorrenti alle Aziende Sanita-rie ed Ospedaliere della Regione Lazio e di altri soggetti Aggregatori – seconda edizione” (CIG: B6056432DA) in favore dei primi tre classificati in graduatoria; - dei verbali di gara richiamati nella determina di aggiudicazione, in parti-colare del verbale di gara n. 3 di valutazione delle offerte presentate per il lotto 1; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; E PER L’ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto della ricorrente all’aggiudicazione, dell’inefficacia dell’accordo quadro eventualmente stipulato e del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione del Lotto 1 quale terzo classificato e a subentrare in detto accordo quadro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 di una gara centralizzata per la fornitura di strisce reattive per diabetologia, unitamente ai verbali di valutazione dell'offerta tecnica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificata al quinto posto, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 1, sostenendo che la propria offerta tecnica avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore e collocarsi al terzo posto, utile per l'aggiudicazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis e del principio di equivalenza, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, contestando il mancato riconoscimento del punteggio previsto per il menù multilingua. Ha sostenuto che le abbreviazioni presenti sul dispositivo fossero comprensibili in ogni lingua e che la guida cartacea allegata, redatta in sette lingue, integrasse funzionalmente il requisito. Con il secondo motivo ha censurato l'attribuzione di soli 2 punti, sui 5 disponibili, per gli allarmi e avvisi automatici di malfunzionamento, lamentando carenza di motivazione, violazione del principio di equivalenza, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto all'offerta di un'altra concorrente, valutata con il punteggio massimo. La controinteressata ha eccepito anche il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione, decidendo il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a., ritenendo integro il contraddittorio e completa l'istruttoria. Il primo motivo è stato respinto. Il principio di equivalenza, pur esprimendo un favor partecipationis, non può essere applicato in modo da sovvertire o modificare la lex specialis. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, senza modificare la disciplina di gara, ne orientano l'interpretazione. Nel caso concreto era stato chiarito che il menù multilingua doveva essere una funzione disponibile sul glucometro o sull'app e che il punteggio dipendeva dal numero di lingue impostabili, mentre manuali cartacei e altre fonti esterne non erano valorizzabili. La stessa ricorrente aveva dichiarato nell'offerta l'assenza di lingue aggiuntive e la non necessità di tale funzione; pertanto, il riconoscimento del punteggio richiesto avrebbe comportato una modifica surrettizia della lex specialis. Il confronto con il punteggio attribuito a un'altra concorrente non è stato ritenuto utile, poiché avrebbe eventualmente posto in discussione la correttezza di quella diversa valutazione, estranea al thema decidendum, e comunque non avrebbe inciso sul rilevante scarto della prima classificata. Anche il secondo motivo è stato respinto. La valutazione delle caratteristiche tecniche dell'offerta e l'attribuzione dei punteggi appartengono alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e sono sindacabili solo in presenza di macroscopici errori di fatto, travisamento, illogicità o manifesta irragionevolezza; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione. La ricorrente non ha dimostrato, né adeguatamente allegato, errori di fatto o illegittimità macroscopiche, limitandosi a manifestare il proprio dissenso. Non è stata ravvisata neppure disparità di trattamento rispetto all'offerta valutata con 5 punti: gli allarmi di quest'ultima erano più specifici e immediatamente comprensibili, mentre quelli della ricorrente consistevano in codici generici che richiedevano una spiegazione testuale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in 5.000 euro in favore della Regione Lazio e 5.000 euro in favore della controinteressata, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, quando ne ricorrono i presupposti e non sussistono esigenze di difesa ostative.
art. 120, comma 5, c.p.a.
in ogni […] caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1 dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti
Nel rito appalti il giudizio è di norma definito all'esito dell'udienza cautelare mediante sentenza semplificata, purché il contraddittorio sia integro, l'istruttoria completa e non vi siano esigenze difensive incompatibili.
art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023
prorogare – ex art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023 – i termini per la richiesta di quesiti e per la presentazione delle offerte
È richiamato quale base normativa della proroga dei termini di gara conseguente alla rettifica degli atti di gara; non costituisce il parametro decisivo del rigetto.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
affinché l’applicazione del principio di equivalenza non trasmodi in arbitrio, essa non può portare a sovvertire la legge di gara
Il principio di equivalenza favorisce la partecipazione e l'ammissione di soluzioni funzionalmente equivalenti, ma non consente di attribuire un punteggio per caratteristiche diverse da quelle definite dalla lex specialis o dai chiarimenti interpretativi della stazione appaltante.
art. 108 d.lgs. 36/2023
con necessità di formale rettifica e adeguato preavviso ai concorrenti, come previsto dall’art. 108 del Codice degli Appalti
È richiamato nel contesto della necessità di una formale rettifica della disciplina di gara, con adeguato preavviso ai concorrenti, qualora si intendesse modificare sostanzialmente i requisiti tecnici oggetto di valutazione.
Massime di principio
- Il principio di equivalenza nelle procedure di gara, pur perseguendo il favor partecipationis, non può essere applicato in modo da modificare o sovvertire la lex specialis: la soluzione offerta deve essere funzionalmente equivalente alla caratteristica specificamente richiesta, secondo il significato risultante dalla disciplina di gara e dai chiarimenti resi dalla stazione appaltante.
- I chiarimenti della stazione appaltante che precisano il significato di un criterio di valutazione, senza introdurre una modifica sostanziale della lex specialis, orientano legittimamente la valutazione delle offerte e devono essere considerati dalla commissione e dal giudice.
- Quando la lex specialis richiede una funzionalità integrata nel dispositivo o nell'applicazione collegata, elementi esterni quali manuali cartacei, etichette o software diversi non possono essere valorizzati ai fini del punteggio, se ciò è stato chiarito prima della presentazione delle offerte.
- Le valutazioni della commissione giudicatrice sulle caratteristiche tecniche delle offerte e sull'attribuzione dei punteggi esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di macroscopici errori di fatto, travisamento, illogicità o manifesta irragionevolezza; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.
- La disparità di trattamento nella valutazione di offerte tecniche non è configurabile quando le caratteristiche concretamente offerte sono oggettivamente diverse e una di esse presenta elementi più specifici e immediatamente percepibili rispetto all'altra.
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