Sentenza n. 1630/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. del Veneto, sez. III, n. 1845/2025, notificata il 21 ottobre 2025 e non appellata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata pronta esecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 1845/2025, che aveva annullato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il diniego del visto di ingresso del lavoratore
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva precedentemente impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato da lui richiesto e ottenuto, nonché il diniego del visto di ingresso del lavoratore che intendeva assumere. Con la sentenza n. 1845/2025 il TAR Veneto aveva accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti impugnati. Dopo la notificazione della sentenza non appellata, il ricorrente aveva chiesto alle amministrazioni di porre in essere gli adempimenti necessari per darvi esecuzione e, prospettando impedimenti all’esecuzione, aveva promosso il giudizio di ottemperanza. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno riferito di avere rilasciato, il 23 marzo 2026, un nuovo nulla osta all’ingresso del lavoratore. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, poiché il ritardo nell’esecuzione aveva reso necessario il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva dato esecuzione alla precedente sentenza in modo integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente mediante il rilascio del nuovo nulla osta. Le spese sono state poste solidalmente a carico delle amministrazioni resistenti secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto la loro mancata pronta esecuzione della sentenza aveva reso necessaria la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 2.000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con rimborso del contributo unificato se versato, e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente la sentenza della cui attuazione si chiede l’accertamento, soddisfacendo pienamente l’interesse sostanziale del ricorrente.
- La sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza quando la sua precedente inerzia o il ritardo nell’adempimento abbiano reso necessaria la proposizione del ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento tardivo dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale e della causalità processuale.
Come è indicizzato
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