Cassazione Penale, Sentenza n. 45986/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 27/09/2021 che aveva respinto l'opposizione alla conferma del rigetto (del 19/12/2019) della richiesta di revoca della confisca ex art. 240-bis c.p. su dieci unità immobiliari e il compendio aziendale della ditta Pierro Italia, disposta in relazione alla condanna definitiva di Pasquale Pierro per plurimi reati di usura (2002-2005). Le censure dedotte erano: 1) violazione del contraddittorio e del principio di imparzialità perché la stessa composizione collegiale aveva deciso sull'opposizione; 2) violazione del principio ne bis in idem per una presunta doppia sottoposizione a procedimento ablativo della sig.ra Patriota; 3) omissione della valutazione di elementi nuovi e rilevanti circa la provenienza lecita delle risorse economiche usate per gli acquisti (risorse proprie dell'attività imprenditoriale e somme da familiari), con richiamo ai principi sulla confisca allargata richiamati dalle Sezioni Unite (Crostella).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi infondati. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura sull'imparzialità, osservando che la composizione del giudice chiamato a decidere è determinata dalla norma speciale (art. 183-quater, ultimo comma, disp. att.), che prevede che l'opposizione sia decisa dallo "stesso giudice" che ha emesso il provvedimento ablatorio. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza relativa al ne bis in idem, richiamando il principio secondo cui il giudicato in materia di misure ablatorie opera "rebus sic stantibus" e può essere superato se emergono elementi nuovi, precedenti o successivi, non valutati; nulla di ciò era allegato efficacemente dai ricorrenti. Sul terzo, quarto e quinto motivo ha ritenuto che i ricorrenti non avessero prodotto elementi di novità idonei a modificare radicalmente il giudizio formatosi nel procedimento di prevenzione presupposto: le deduzioni difensive costituivano mera rielaborazione e rivalutazione della prova già acquisita e non indicavano mezzi leciti certi per giustificare la provenienza dei capitali (ad es. prestiti da familiari non documentati o non corredati da prova della capacità di rimborso). Di conseguenza la richiesta di revoca della confisca è stata respinta e il provvedimento confermato. Il vincitore principale è la resistente.
Norme richiamate
art. 183-quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen.
art. 183-quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen.
La norma disciplina l'opposizione alla decisione di rigetto della richiesta di revoca della confisca e prevede che la stessa sia trattata dallo "stesso giudice" che ha emesso il provvedimento ablatorio; ciò legittima la decisione assunta dallo stesso collegio e non integra violazione del principio di imparzialità.
art. 240-bis cod. pen.
Norma sulla confisca allargata collegata a reati-spia: consente la confisca di beni sproporzionati rispetto ai redditi in presenza di condanna per reati idonei a procurare illecita ricchezza; l'istituto è fondato su presunzioni relative e può essere oggetto di revoca solo se emergono elementi nuovi decisivi.
art. 6 CEDU; artt. 27 e 42 Cost.
art. 6 CEDU; artt. 27 e 42 Cost.
Richiamate in relazione al principio di garanzia del giusto processo e all'imparzialità del giudice, ma nel caso concreto non sono state ritenute violate in ragione della disposizione speciale che attribuisce lo svolgimento dell'opposizione allo stesso giudice.
Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021 (Crostella)
Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01
Chiarisce che la confisca allargata ex art. 240-bis è una misura di sicurezza fondata su presunzioni connessa a un reato-spia: l'esistenza della condanna fonda il sospetto che la ricchezza possa derivare dall'attività delittuosa; la pronuncia non elimina la possibilità di rivalutazioni ma ribadisce la natura presuntiva del sistema probatorio.
Sez. U, n. 57 del 19/12/2006 (Auddino)
Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, Auddino, Rv. 234955-01
Ammessa la revoca ex tunc della confisca in caso di invalidità genetica del provvedimento e per assicurare la riparazione dell'errore giudiziario; la possibilità di revoca non è esclusa dall'irreversibilità materiale dell'ablazione.
Sez. U, n. 660 del 29/10/2009 (Galdieri)
Sez. U, n. 660 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176-01
Il principio del ne bis in idem si applica anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus": è consentita nuova valutazione della pericolosità se emergono ulteriori elementi non valutati che giustifichino misure diverse o più gravi.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017 Buzzerio; Sez. 2 n. 7462 del 30/01/2018 Lunardi; Sez. 5 n. 28628 del 24/03/2017 Di Giorgio)
Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio; Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio
Costante giurisprudenza che ammette la revoca della confisca solo quando il nuovo giudizio si fonda su elementi di indagine diversi da quelli già valutati; la prova nuova deve essere idonea a mutare radicalmente le conclusioni del procedimento originario.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il rigetto della revoca di confisca prevista dall'art. 183-quater disp. att. può essere decisa dallo stesso giudice che emise il provvedimento ablatorio: questo non costituisce di per sé violazione del principio di imparzialità.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce la revisione delle misure ablatorie se emergono elementi nuovi (precedenti o successivi al giudicato) non valutati che giustifichino una diversa valutazione della pericolosità o della provenienza dei beni.
- Per ottenere la revoca di una confisca allargata ex art. 240-bis occorre produrre elementi di novità effettivi e probanti, non una mera rielaborazione o rivalutazione della documentazione già acquisita nel procedimento di prevenzione.
- La mera indicazione di prestiti o somme provenienti da terzi non giustifica di per sé l'acquisto di beni: è necessario documentare la legittimità delle somme e la concreta capacità di rimborso quando si trattino prestiti, ovvero dimostrare fonti lecite e documentate dei capitali in modo da eliminare il sospetto di origine illecita.
- La confisca allargata è fondata su presunzioni collegate al reato-spia; pertanto il ricorrente deve fornire elementi che incidano in modo decisivo sulla catena presuntiva, non semplici argomentazioni alternative o critiche di merito.
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