Cassazione Penale, Sentenza n. 05788/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e la successiva sentenza di estinzione del reato, lamentando che il programma di trattamento approvato dal GIP (allegato dell'U.E.P.E.) prevedeva solo il lavoro di pubblica utilità e non conteneva prescrizioni volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (in particolare l'ottemperanza all'ordinanza comunale di demolizione dell'opera abusiva). Si deduceva violazione degli artt. 168-bis c.p., 464-bis, 464-quater, 464-quinquies, 464-septies c.p.p. e mancata notifica dell'ordinanza al Procuratore generale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore dell'imputato ha prodotto attestazione del Comune che, prima dell'ordinanza di ammissione alla prova, l'opera abusiva era stata rimossa e lo stato dei luoghi ripristinato. La Corte ha però chiarito principi di diritto: il Procuratore generale è legittimato ad impugnare l'ordinanza insieme alla sentenza se non notificato; il giudice che dispone la sospensione con messa alla prova deve valutare rigorosamente l'idoneità del programma dell'U.E.P.E. e, quando necessario e praticabile, integrare il programma con voci (anche riparatorie) atte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il lavoro di pubblica utilità non surroga automaticamente le condotte riparatorie quando queste siano possibili e rilevanti. Non è stata però accolta la richiesta di annullamento perché l'interesse del ricorrente era venuto meno per la rimozione attestata.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
La messa alla prova comporta...
La messa alla prova è un trattamento sanzionatorio che comprende, oltre al lavoro di pubblica utilità, anche possibili condotte riparatorie o di risarcimento; il giudice deve considerare tutte le voci previste e valutare quali rendano efficace il trattamento
art. 464-bis cod. proc. pen.
Regola i contenuti del programma di trattamento; indica fra le possibili voci il risarcimento, le condotte riparatorie e il lavoro di pubblica utilità; lascia margine di discrezionalità al giudice nell'individuare le voci necessarie
art. 464-quater cod. proc. pen.
Prevede il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di ammissione alla prova e limita il sindacato in Cassazione ai motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
art. 464-quinquies cod. proc. pen.
Norme complementari sul procedimento di messa alla prova utili per la composizione del programma (richiama la necessità di valutare le voci previste)
art. 464-septies cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; il mancato adempimento delle condotte riparatorie può precludere la pronuncia favorevole
art. 606 cod. proc. pen.
Limita i motivi deducibili in cassazione a violazioni di legge e vizi di motivazione; esclude il sindacato sul merito delle scelte del giudice in ordine alle prescrizioni del programma
D.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c
Norma sostanziale richiamata quale rege del reato contestato (abusi edilizi) e oggetto delle prescrizioni riparatorie
d.lgs. n. 42/2004, art. 181
Norma sostanziale richiamata per il reato paesaggistico contestato; rilevanza ai fini delle condotte riparatorie
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale sul bilanciamento con la proprietà privata in materia di misure come la confisca; utile a valutare la proporzionalità di misure riparatorie
Massime di principio
- Il Procuratore generale è legittimato ad impugnare in Cassazione l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova unitamente alla sentenza di estinzione se non è stato previamente avvisato dell'ordinanza
- Il sindacato di Cassazione sull'ordinanza di ammissione alla prova è limitato a violazioni di legge e vizi di motivazione; non sono sindacabili in questa sede le scelte di merito circa quantità, qualità e modalità delle prescrizioni
- Il giudice che applica la messa alla prova deve valutare rigorosamente l'idoneità del programma dell'U.E.P.E. e, quando necessario e praticabile, integrare il programma con condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato (es. demolizione o sanatoria in materia edilizia)
- Il lavoro di pubblica utilità non è automaticamente sostitutivo delle condotte riparatorie: se le condotte riparatorie sono possibili e rilevanti rispetto al fatto, il loro mancato esame integra violazione di legge
- Se le conseguenze del reato vengono rimosse prima della pronuncia e ciò è documentato (ad es. attestazione del Comune), il ricorso del Pubblico Ministero può risultare privo di interesse e quindi inammissibile
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