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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05788/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e la successiva sentenza di estinzione del reato, lamentando che il programma di trattamento approvato dal GIP (allegato dell'U.E.P.E.) prevedeva solo il lavoro di pubblica utilità e non conteneva prescrizioni volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (in particolare l'ottemperanza all'ordinanza comunale di demolizione dell'opera abusiva). Si deduceva violazione degli artt. 168-bis c.p., 464-bis, 464-quater, 464-quinquies, 464-septies c.p.p. e mancata notifica dell'ordinanza al Procuratore generale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore dell'imputato ha prodotto attestazione del Comune che, prima dell'ordinanza di ammissione alla prova, l'opera abusiva era stata rimossa e lo stato dei luoghi ripristinato. La Corte ha però chiarito principi di diritto: il Procuratore generale è legittimato ad impugnare l'ordinanza insieme alla sentenza se non notificato; il giudice che dispone la sospensione con messa alla prova deve valutare rigorosamente l'idoneità del programma dell'U.E.P.E. e, quando necessario e praticabile, integrare il programma con voci (anche riparatorie) atte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il lavoro di pubblica utilità non surroga automaticamente le condotte riparatorie quando queste siano possibili e rilevanti. Non è stata però accolta la richiesta di annullamento perché l'interesse del ricorrente era venuto meno per la rimozione attestata.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La messa alla prova comporta...

    La messa alla prova è un trattamento sanzionatorio che comprende, oltre al lavoro di pubblica utilità, anche possibili condotte riparatorie o di risarcimento; il giudice deve considerare tutte le voci previste e valutare quali rendano efficace il trattamento

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Regola i contenuti del programma di trattamento; indica fra le possibili voci il risarcimento, le condotte riparatorie e il lavoro di pubblica utilità; lascia margine di discrezionalità al giudice nell'individuare le voci necessarie

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Prevede il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di ammissione alla prova e limita il sindacato in Cassazione ai motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 464-quinquies cod. proc. pen.

    Norme complementari sul procedimento di messa alla prova utili per la composizione del programma (richiama la necessità di valutare le voci previste)

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; il mancato adempimento delle condotte riparatorie può precludere la pronuncia favorevole

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita i motivi deducibili in cassazione a violazioni di legge e vizi di motivazione; esclude il sindacato sul merito delle scelte del giudice in ordine alle prescrizioni del programma

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c

    Norma sostanziale richiamata quale rege del reato contestato (abusi edilizi) e oggetto delle prescrizioni riparatorie

  • d.lgs. n. 42/2004, art. 181

    Norma sostanziale richiamata per il reato paesaggistico contestato; rilevanza ai fini delle condotte riparatorie

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale sul bilanciamento con la proprietà privata in materia di misure come la confisca; utile a valutare la proporzionalità di misure riparatorie

Massime di principio

  • Il Procuratore generale è legittimato ad impugnare in Cassazione l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova unitamente alla sentenza di estinzione se non è stato previamente avvisato dell'ordinanza
  • Il sindacato di Cassazione sull'ordinanza di ammissione alla prova è limitato a violazioni di legge e vizi di motivazione; non sono sindacabili in questa sede le scelte di merito circa quantità, qualità e modalità delle prescrizioni
  • Il giudice che applica la messa alla prova deve valutare rigorosamente l'idoneità del programma dell'U.E.P.E. e, quando necessario e praticabile, integrare il programma con condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato (es. demolizione o sanatoria in materia edilizia)
  • Il lavoro di pubblica utilità non è automaticamente sostitutivo delle condotte riparatorie: se le condotte riparatorie sono possibili e rilevanti rispetto al fatto, il loro mancato esame integra violazione di legge
  • Se le conseguenze del reato vengono rimosse prima della pronuncia e ciò è documentato (ad es. attestazione del Comune), il ricorso del Pubblico Ministero può risultare privo di interesse e quindi inammissibile

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