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Ordinanza

Ordinanza n. 3601/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee della nota prot. n. -OMISSIS- del 02.04.2026 dell’ASL Roma 2; nonché di ogni altro atto alla stessa presupposto, connesso e consequenziale; e per il conseguente accertamento del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dall’ASL Roma 2 un piano terapeutico individualizzato (PTI) che preveda, alla luce delle evidenze scientifiche individuate dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità e delle prescrizioni cliniche, la terapia comportamentale secondo metodo A.B.A., da erogarsi in via diretta o, in subordine, in via indiretta mediante rimborso delle spese sostenute per le ore di terapia ricevute da terzi, nella misura di 20 ore settimanali, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia nonché per l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e della conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all'erogazione di un piano terapeutico individualizzato adeguato sin dal febbraio 2023 e per la conseguente condanna della ASL Roma 2 all’adozione ed alla conseguente erogazione in favore al minore -OMISSIS- di un piano terapeutico individualizzato che preveda la terapia comportamentale secondo metodo A.B.A., giusta Linee Guida ISS;

Giustizia amministrativa202606077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell’ASL Roma 2 che non aveva previsto o assicurato un piano terapeutico individualizzato comprendente la terapia comportamentale secondo metodo A.B.A.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato la nota dell’ASL e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento, l’accertamento del diritto del minore a ricevere un piano terapeutico individualizzato conforme alle evidenze scientifiche, alle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e alle prescrizioni cliniche, con terapia A.B.A. per 20 ore settimanali o nella diversa misura ritenuta congrua, nonché l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva dell’amministrazione sanitaria, asseritamente protrattasi dal febbraio 2023, e la condanna dell’ASL alla predisposizione e all’erogazione del piano, direttamente o mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi. In via cautelare è stata chiesta la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e l’adozione delle misure più idonee a garantire la continuità dei trattamenti già seguiti dal minore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi precisati in motivazione. Ha ritenuto che le prestazioni di cura dello spettro autistico costituiscano livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ma che non sussista, prima della predisposizione del piano terapeutico individualizzato da parte della struttura pubblica competente, un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di uno specifico trattamento scelto dal privato. In base alle Linee di indirizzo regionali del Lazio, l’ASL deve assicurare la presa in carico multidisciplinare, la valutazione funzionale globale e la predisposizione di un progetto individualizzato in sinergia con il minore, la famiglia e la rete territoriale. È stato quindi ordinato all’ASL di redigere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, un piano o progetto terapeutico per il minore, definendo puntualmente le prestazioni da erogare a carico del Servizio sanitario regionale. Nelle more, l’ASL deve assicurare senza soluzione di continuità i trattamenti già in corso, sostenendone le spese o erogandoli direttamente. La decisione sulla regolazione delle spese è stata riservata al merito; il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e accolta mediante l’adozione di una misura ordinatoria e interinale idonea ad assicurare la presa in carico sanitaria del minore.

  • art. 5 l. 241/1990

    In assenza di uno specifico termine previsto per il procedimento di predisposizione del piano terapeutico, il TAR ha assegnato all’ASL il termine di trenta giorni per provvedere.

  • deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018

    Le Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico impongono la presa in carico multidisciplinare, la valutazione funzionale globale e la predisposizione di un progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato, con il coinvolgimento della famiglia e della rete territoriale.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.

  • art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Le prestazioni di cura dello spettro autistico rientrano nei livelli essenziali di assistenza e devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale, ma ciò non attribuisce automaticamente all’assistito il diritto all’erogazione di uno specifico trattamento scelto dal privato, prima della valutazione e della prescrizione contenute nel piano terapeutico individualizzato predisposto dalla struttura pubblica competente.
  • L’amministrazione sanitaria, nell’ambito della presa in carico di un minore con disturbo dello spettro autistico, deve procedere mediante un’équipe multidisciplinare a una valutazione funzionale globale e predisporre un progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato, considerando il funzionamento della persona, le sue preferenze, la famiglia, la scuola e la rete sociale e territoriale.
  • Quando il piano terapeutico individualizzato non sia stato tempestivamente predisposto, il giudice amministrativo può ordinare cautelarmente all’azienda sanitaria di provvedere entro un termine assegnato e, nelle more, di garantire senza soluzione di continuità i trattamenti già in corso, direttamente o mediante assunzione delle relative spese.
  • Le Linee di indirizzo regionali che disciplinano la presa in carico dei disturbi dello spettro autistico vincolano l’azienda sanitaria quanto all’attivazione dei servizi competenti, al coordinamento multidisciplinare, alla verifica periodica degli esiti e alla definizione delle prestazioni erogabili a carico del servizio sanitario regionale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioTermini del procedimento e silenzio
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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