Sentenza n. 1847/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti in data 18 luglio 2026 con i quali la Prefettura di -OMISSIS- ha revocato i nulla osta per lavoro subordinato rilasciati in favore dei ricorrenti con conseguente condanna dell’Amministrazione a riesaminare i provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti del 18 luglio 2026 di revoca di cinque nulla osta al lavoro subordinato rilasciati il 1° maggio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le revoche, lamentando difetto di motivazione: gli atti richiamavano genericamente un «parere ostativo» dello Sportello Unico e l’insussistenza dei presupposti normativi, senza indicare il contenuto del parere, il requisito mancante o la documentazione ritenuta insufficiente. Hanno inoltre dedotto di avere prodotto nel procedimento tutta la documentazione richiesta, compresa l’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. n. 73 del 2022, le conferme delle richieste di nulla osta, i contratti di soggiorno sottoscritti e inseriti nel portale, le comunicazioni di ospitalità e le domande di attestazione di idoneità alloggiativa; dopo il rilascio dei nulla osta erano stati instaurati i rapporti di lavoro, come risultante dai modelli UNILAV. I nulla osta erano stati rilasciati il 1° maggio 2026, dopo che il datore di lavoro aveva integrato le istanze a seguito dei preavvisi del 16 marzo 2026; il 7 luglio 2026 era stato comunicato l’avvio dei procedimenti di revoca. L’Amministrazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto senza articolare difese specifiche.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto la censura di difetto di motivazione. Le revoche erano fondate su due autonome ragioni — il parere ostativo dello Sportello Unico e la pretesa insussistenza dei presupposti normativi — ma gli atti non esplicitavano né il contenuto del parere né il requisito di legge ritenuto mancante. Il vizio era tanto più rilevante perché si trattava di revocare nulla osta già rilasciati: l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare quale ulteriore elemento ostativo fosse emerso dopo il rilascio e perché giustificasse la revoca. La documentazione prodotta dai ricorrenti appariva completa; senza sostituirsi all’Amministrazione nella verifica definitiva dei requisiti, il TAR ha ritenuto che spettasse alla Prefettura indicare e provare quale documento o requisito mancasse e perché gli atti depositati non fossero sufficienti. Applicando il principio di non contestazione, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva specificamente contestato le circostanze e gli argomenti dei ricorrenti. I provvedimenti sono stati annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che nel riesercizio del potere dovrà valutare la documentazione acquisita nel procedimento e quella prodotta in giudizio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’art. 3 della legge n. 241 del 1990 impone che il provvedimento amministrativo dia conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La motivazione deve pertanto consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e al giudice di verificarne la legittimità.
La motivazione deve esporre i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche dell’atto in modo da rendere ricostruibile il percorso decisionale e consentire il controllo giurisdizionale. Il generico richiamo a un parere ostativo e alla mancanza di presupposti normativi non soddisfa tale obbligo se non identifica il contenuto del parere e il requisito ritenuto insussistente.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
ragion per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare puntualmente quale ulteriore elemento ostativo fosse emerso successivamente al rilascio dei nulla osta e perché fosse tale da giustificare l’esercizio del potere di revoca previsto dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022.
Quando la revoca riguarda nulla osta già rilasciati, l’Amministrazione deve specificare l’ulteriore elemento ostativo emerso dopo il rilascio e spiegare perché esso giustifichi l’esercizio del potere di revoca.
art. 60 c.p.a.
Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a.; nel caso concreto le parti erano state sentite sulla possibile definizione immediata.
Massime di principio
- Una revoca di un titolo amministrativo già rilasciato deve indicare in modo puntuale l’elemento ostativo emerso successivamente al rilascio e spiegare perché esso giustifichi l’esercizio del potere di revoca; formule generiche sull’insussistenza dei presupposti normativi non sono sufficienti.
- Il richiamo a un parere ostativo non rende adeguatamente motivato un provvedimento se il parere non è riportato o allegato e l’atto non espone le ragioni concrete che hanno determinato la decisione.
- Quando il ricorrente produce un quadro documentale che appare completo e l’Amministrazione non contesta specificamente i fatti e gli argomenti addotti, il giudice può applicare il principio di non contestazione; spetta inoltre all’Amministrazione indicare quale documento o requisito manchi e perché la documentazione prodotta non sia idonea.
- L’annullamento per difetto di motivazione non comporta che il giudice accerti definitivamente la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali: l’Amministrazione conserva il potere di provvedere nuovamente, valutando la documentazione acquisita nel procedimento e quella prodotta in giudizio.
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