Cassazione Penale, Sentenza n. 06206/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto positivo di competenza tra Tribunale di Salerno e Tribunale di Rovigo rispetto all'imputazione a carico di VASILE Luci per la presunta dichiarazione falsa di residenza finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza (fatti del 16/10/2020). Il Tribunale di Salerno ha rilevato che la domanda per il beneficio era stata presentata tramite un patronato di Salerno e acquisita dall'INPS in quella circoscrizione, mentre il procedimento di Rovigo riguarda accertamenti relativi alla residenza dichiarata in Villanova Marchesana e attività svolte ad Adria; perciò si contendeva quale fosse il giudice competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno. Ha ritenuto determinante il luogo di consumazione del reato (la falsa dichiarazione si è concretizzata con la domanda presentata il 16/10/2020 tramite il patronato di Salerno e acquisita dall'INPS), e ha inoltre motivato la decisione richiamando il principio per cui, se pende più procedimenti contro lo stesso imputato per lo stesso fatto, la competenza spetta al giudice del procedimento in fase più avanzata; nel caso il procedimento di Salerno risultava più avanzato. La Corte ha anche osservato la continuità della fattispecie nonostante la formale abrogazione dell'art. 7 d.l. n.4/2019 e ha richiamato la normativa e la giurisprudenza che rendono sostanzialmente sovrapponibile la fattispecie successiva (reddito di inclusione).
Norme richiamate
art. 7 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. legge 28 marzo 2019, n. 26)
Sanziona penalmente la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la precedente residenza; il reato si consuma quando la dichiarazione falsa è prodotta all'autorità amministrativa preposta all'erogazione del beneficio (es. INPS).
art. 1, comma 318, legge n. 197/2022
abrogazione formale a decorrere dal 01/01/2024
La norma è stata formalmente abrogata, ma ciò non impedisce la sanzionabilità in virtù della successiva disciplina che assorbe la fattispecie.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. legge 3 luglio 2023, n. 85)
Ha introdotto una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile riferita al reddito di inclusione, assicurando continuità sanzionatoria anche dopo la formale abrogazione dell'art. 7 d.l. n.4/2019.
art. 2, comma terzo, codice penale
Richiamato per motivare la continuità normativa e l'assenza di interruzione della punibilità tra la vecchia e la nuova fattispecie.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024 (Manco, Rv. 286951-01)
Conferma che la fattispecie relativa al reddito di inclusione è sovrapponibile a quella del reddito di cittadinanza, a fini di continuità sanzionatoria.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020
Stabilisce il principio secondo cui, quando vi sono procedimenti pendenti in fasi diverse per lo stesso imputato e per lo stesso fatto, la competenza spetta al giudice del procedimento più avanzato.
Massime di principio
- Il luogo di consumazione del reato si individua dove si realizza l'atto decisivo che integra il reato: per le false dichiarazioni finalizzate a benefici amministrativi, è il luogo in cui la dichiarazione viene prodotta/acquisita dall'ente erogatore (es. INPS).
- Quando esistono più procedimenti per lo stesso fatto/reato e stesso imputato, prevale il giudice del procedimento in fase più avanzata, salvo casi eccezionali (es. annullamento), pertanto occorre sempre verificare lo stato delle fasi procedurali.
- La formale abrogazione di una norma non esclude la sanzionabilità se la disciplina successiva introduce una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile: va valutata la continuità normativa ai sensi delle regole penali di raccordo.
- Per risolvere conflitti di competenza è fondamentale ricostruire con precisione i fatti materiali (data e luogo della domanda, attività della polizia giudiziaria, acquisizione documentale) e desumere il luogo di consumazione dagli atti presenti nel fascicolo.
- L'assenza di osservazioni da parte dell'autorità resistente non impedisce al giudice superiore di decidere il conflitto sulla base degli atti e dei principi giuridici applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06120/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06121/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06122/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06123/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06124/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06126/2026 del 16/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →