Cassazione Civile, Ordinanza n. 30963/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il Tribunale di Padova aveva aperto la liquidazione giudiziale di un consorzio su ricorso dell'Agente della riscossione, che aveva fatto valere un credito della Regione Veneto di euro 6.924.557,77 derivante da una sentenza definitiva del Tribunale di Padova, dopo infruttuosi tentativi di recupero forzoso. La Corte d'appello di Venezia aveva rigettato il reclamo del debitore, ritenendo sussistente la legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 46/1999 anche per crediti non tributari come entrate regionali, e considerando non impugnata la cartella esattoriale azionata, con effetti sulla titolarità del credito; inoltre aveva ravvisato i requisiti soggettivi per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale, essendo il consorzio qualificabile come soggetto che svolge attività esterna. Avverso tale sentenza il consorzio e il suo presidente hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione riguarda soltanto il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione e, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è estensibile analogicamente alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 46/1999
consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di curare la riscossione anche di crediti non tributari, inclusi quelli relativi a entrate regionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass., n. 34025/2023
richiamata per affermare la non applicabilità del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Cass., n. 23175/2015
richiamata nello stesso senso sulla stretta interpretazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Cass., n. 13636/2015
richiamata nello stesso senso sulla stretta interpretazione della norma sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione determina l'estinzione del processo, con conseguente inutilità di pronunce sul merito e sulle spese, salvo diversa disciplina espressa.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
- Le norme che introducono conseguenze economiche di tipo sanzionatorio o para-sanzionatorio non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti.
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