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Sentenza

Sentenza del 22/06/2022 n. 2961 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Indicazione nell'atto impositivo dei criteri seguiti per il calcolo degli interessi - Necessità - Non sussiste - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto impositivo per il fatto che non indicava i criteri seguiti per il calcolo degli interessi; sosteneva che l'atto doveva esplicitare la metodologia di liquidazione degli interessi applicati

La decisione

La Corte ha ritenuto che non è necessaria nell'atto impositivo l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi: è sufficiente il riferimento al titolo degli interessi, perché il criterio di liquidazione in materia tributaria è predeterminato per legge e la determinazione degli interessi si risolve in una mera operazione matematica. Pertanto l'atto è legittimo anche in assenza di una spiegazione dettagliata del calcolo degli interessi (richiamata la pronuncia Cass. n. 8149/2019).

Norme richiamate

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 8149/2019

    La Corte ha affermato che il riferimento al titolo degli interessi nell'atto impositivo è sufficiente perché i criteri applicativi sono predeterminati dalla normativa tributaria e la liquidazione degli interessi consiste in un'operazione matematica

  • Normativa tributaria di riferimento (principio generale)

    Le norme che disciplinano l'applicazione degli interessi in materia tributaria fissano i criteri e i tassi, per cui l'atto impositivo non deve ripetere regole già stabilite per legge

Massime di principio

  • Se la legge o la normativa tributaria predetermina i tassi e il metodo di calcolo degli interessi, l'atto impositivo non è invalido se non spiega in dettaglio la procedura aritmetica adottata; è sufficiente il riferimento al titolo degli interessi
  • Controllare sempre che il calcolo numerico indicato nell'atto sia coerente con i tassi e i periodi previsti dalla legge: la legittimità formale non esime dall'accuratezza matematica
  • Se il contribuente ritiene che vi sia un errore materiale nel calcolo (es. periodo, tasso applicato, o operazioni aritmetiche), il rimedio è dimostrare l'errore numerico concreto e notificarlo nell'impugnazione, poiché la Corte non richiede la descrizione del criterio quando questo è già normato
  • Quando la normativa non predetermina il criterio di calcolo, invece, l'amministrazione dovrà motivare e rendere esplicito il metodo adottato; il principio di non obbligatorietà vale solo se il criterio è effettivamente ex lege predeterminato

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