Sentenza del 22/06/2022 n. 2961 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Indicazione nell'atto impositivo dei criteri seguiti per il calcolo degli interessi - Necessità - Non sussiste - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto impositivo per il fatto che non indicava i criteri seguiti per il calcolo degli interessi; sosteneva che l'atto doveva esplicitare la metodologia di liquidazione degli interessi applicati
La decisione
La Corte ha ritenuto che non è necessaria nell'atto impositivo l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi: è sufficiente il riferimento al titolo degli interessi, perché il criterio di liquidazione in materia tributaria è predeterminato per legge e la determinazione degli interessi si risolve in una mera operazione matematica. Pertanto l'atto è legittimo anche in assenza di una spiegazione dettagliata del calcolo degli interessi (richiamata la pronuncia Cass. n. 8149/2019).
Norme richiamate
Corte di Cassazione, sentenza n. 8149/2019
La Corte ha affermato che il riferimento al titolo degli interessi nell'atto impositivo è sufficiente perché i criteri applicativi sono predeterminati dalla normativa tributaria e la liquidazione degli interessi consiste in un'operazione matematica
Normativa tributaria di riferimento (principio generale)
Le norme che disciplinano l'applicazione degli interessi in materia tributaria fissano i criteri e i tassi, per cui l'atto impositivo non deve ripetere regole già stabilite per legge
Massime di principio
- Se la legge o la normativa tributaria predetermina i tassi e il metodo di calcolo degli interessi, l'atto impositivo non è invalido se non spiega in dettaglio la procedura aritmetica adottata; è sufficiente il riferimento al titolo degli interessi
- Controllare sempre che il calcolo numerico indicato nell'atto sia coerente con i tassi e i periodi previsti dalla legge: la legittimità formale non esime dall'accuratezza matematica
- Se il contribuente ritiene che vi sia un errore materiale nel calcolo (es. periodo, tasso applicato, o operazioni aritmetiche), il rimedio è dimostrare l'errore numerico concreto e notificarlo nell'impugnazione, poiché la Corte non richiede la descrizione del criterio quando questo è già normato
- Quando la normativa non predetermina il criterio di calcolo, invece, l'amministrazione dovrà motivare e rendere esplicito il metodo adottato; il principio di non obbligatorietà vale solo se il criterio è effettivamente ex lege predeterminato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 40 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 562 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 770 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 2946 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 giu 2022Sentenza del 22/06/2022 n. 2948 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →