Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2512/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della sentenza n. 177/2025 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202508440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio dichiara la propria incompetenza territoriale e rimette l'affare al TAR Lombardia, sede di Milano. Precisa che il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice indicato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La valutazione sulle spese di lite è rimessa al TAR Lombardia, quale giudice competente.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 177/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lazio per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Il TAR rileva che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza relativa a sentenze passate in giudicato e ad altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire. Poiché la sentenza è stata emessa dal Tribunale di Milano, la competenza territoriale inderogabile appartiene al TAR Lombardia, sede di Milano, e non al TAR Lazio.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    La competenza territoriale per il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'organo giudiziario che ha pronunciato la sentenza da eseguire.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato nell'ordinanza di regolazione della competenza entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è territorialmente competente in via inderogabile il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la decisione da eseguire.
  • Quando il ricorso per ottemperanza è proposto davanti a un TAR incompetente, il giudice deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare al TAR competente, consentendo la riassunzione nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.