Cassazione Penale, Sentenza n. 4255/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro dell'8/03/2024 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari l'11/07/2019 per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (coltivazione di pianta di marijuana e detenzione di 0,5 g di stupefacente), commesso il 14/07/2015. Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. per omessa rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: il fatto è stato commesso il 14/07/2015; essendo la pena massima applicabile non superiore a sei anni, il termine di prescrizione è di sei anni aumentato di un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., per cui la prescrizione è maturata il 14/01/2023. Non risultando dagli atti interruzioni o sospensioni del corso della prescrizione (l'appello del 24/10/2019 ha portato all'udienza fissata per l'8/03/2024 senza atti che sospendessero il termine), la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Individua il reato ascritto al ricorrente (coltivazione/detenzione di marijuana); serve a determinare la fattispecie concreta e, quindi, la misura massima della pena utile al calcolo della prescrizione.
codice penale, art. 161, comma secondo
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Applicato dalla Corte per aumentare il termine di prescrizione di un anno e sei mesi rispetto al termine base derivante dalla pena massima applicabile; tale aumento è stato determinante per il calcolo del decorso prescrizionale (14/07/2015 + 7 anni e 6 mesi = 14/01/2023).
codice penale, artt. 157 e 159
artt. 157 e 159 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente come fondamento della censura relativa all'estinzione per prescrizione; la Corte ha valutato la prescrizione in conformità ai principi richiamati, rilevando l'assenza di interruzioni o sospensioni che impedissero il maturare del termine.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla data di consumazione del reato; per stabilire la durata si tiene conto della pena massima ed eventuali aumenti previsti dalla legge (es. art. 161 c.p.).
- Gli aumenti previsti dall'art. 161 c.p. devono essere computati nel calcolo del termine prescrizionale quando applicabili e possono far anticipare la maturazione della prescrizione rispetto a un calcolo erroneo che trascuri tali aumenti.
- La mera pendenza di un gravame (es. appello) non sospende automaticamente la prescrizione: è necessario verificare la presenza di atti o misure che, secondo le norme, interrompono o sospendono il decorso della prescrizione; l'onere di far emergere tali periodi dagli atti è a carico della parte che ne deduce l'interruzione/sospensione.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata e non risultano interruzioni/sospensioni utili ad impedirne il compimento, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
- In controversie simili è indispensabile documentare e verificare le date esatte degli atti processuali (commissivo, sentenze, impugnazioni, udienze fissate) per un corretto calcolo del decorso prescrizionale.
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