Sentenza del 26/02/2018 n. 95 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Soccida monetizzata - attività connesse - requisiti - determinazione volume d'affari -prevalenza Presidente e Relatore RIVELLOPierpaolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale dei ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica fotovoltaica. Il ricorrente sosteneva che tale attività fosse connessa all'attività agricola principale e quindi produttiva di reddito agrario. Per verificare il requisito della prevalenza del volume d'affari agricolo rispetto a quello prodotto dall'energia, intendeva includere anche i ricavi derivanti dall'allevamento svolto in base a una soccida monetizzata. Tuttavia, nella soccida monetizzata l'allevatore percepisce in denaro la quota di accrescimento spettante, realizzando un'operazione non soggetta a IVA; tali somme non concorrono quindi alla determinazione del volume d'affari agricolo rilevante ai fini del confronto.
La decisione
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere considerata attività connessa e produrre reddito agrario soltanto se sono rispettati congiuntamente i requisiti previsti: impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati in strutture aziendali preesistenti, prevalenza del volume d'affari agricolo rispetto a quello dell'energia e disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo ogni 10 KW eccedenti il limite di 200 KW. Nel caso della soccida monetizzata, i relativi ricavi, essendo riferiti a un'operazione non soggetta a IVA, non possono essere inclusi nel volume d'affari dell'attività agricola per dimostrare la prevalenza. Di conseguenza, l'attività energetica non può beneficiare del regime di reddito agrario se, esclusi tali ricavi, non risulta prevalente l'attività agricola.
Norme richiamate
Articolo 2135 del Codice civile
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può rientrare tra le attività agricole connesse quando è esercitata dall'imprenditore agricolo e presenta un collegamento oggettivo e soggettivo con l'attività agricola principale.
Articolo 56-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma disciplina la determinazione del reddito derivante da attività agricole connesse, comprese le attività di produzione di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche, subordinandone il trattamento agevolato al rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge.
Articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili effettuate da imprenditori agricoli possono essere considerate attività connesse e determinare reddito agrario entro i limiti e alle condizioni previste dalla disciplina fiscale.
Disciplina IVA del contratto di soccida monetizzata
La corresponsione in denaro della quota di accrescimento nell'ambito di una soccida monetizzata costituisce un'operazione non soggetta a IVA. Le somme così percepite non formano volume d'affari IVA e non possono essere utilizzate per dimostrare la prevalenza dell'attività agricola rispetto alla produzione di energia.
Massime di principio
- Per qualificare la produzione di energia fotovoltaica come attività agricola connessa non basta che sia esercitata da un imprenditore agricolo: devono essere verificati congiuntamente i requisiti relativi all'integrazione degli impianti, alla prevalenza del volume d'affari agricolo e alla disponibilità dei terreni.
- Nel confronto tra il volume d'affari agricolo e quello derivante dalla produzione di energia devono essere considerate soltanto le operazioni rilevanti ai fini IVA e idonee a formare volume d'affari.
- I ricavi o compensi derivanti da operazioni non soggette a IVA, anche se economicamente riconducibili all'attività agricola, non possono essere utilizzati per soddisfare il requisito della prevalenza.
- La soccida monetizzata deve essere distinta dalle forme di soccida che comportano operazioni fiscalmente rilevanti ai fini IVA: la modalità concreta di regolazione economica del rapporto può incidere sulla verifica dei requisiti fiscali.
- Se i requisiti richiesti non sono rispettati, i proventi della produzione energetica non sono trattati come reddito agrario, ma sono tassati secondo le regole del reddito d'impresa.
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