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Sentenza

Sentenza n. 1791/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “1) della nota Comune di Cuneo – c_d205 – REG UFFICIALE – 0005591 del 20/1/2026, e della relativa pec di trasmissione e ricevuta di protocollo n. 0005591 del 20/1/2026 con allegati, avente ad oggetto “Società Iperstaroil srl – trasmissione provvedimento conclusivo del procedimento di collaudo quindicennale di distribuzione carburanti ad uso pubblico sito in Cuneo, via Margarita 8 – non collaudabilità e sospensione temporanea attività” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la determinazione dirigenziale n. 15 del 15/1/2026 del Settore Urbanistica, Attività Produttive, Politiche Ambientali e Mobilità del Comune di Cuneo, avente ad oggetto “Iperstaroil srl – provvedimento conclusivo del procedimento di collaudo quindicennale impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico in Cuneo, via Margarita 8 – non collaudabilità e sospensione temporanea attività”, la nota Comune di Cuneo – c_d205 – REG UFFICIALE – 0043864 del 22/5/2025, avente ad oggetto “commissione comunale di collaudo per impianti di distribuzione carburanti” del 21/5/25, la nota A4A9D7E/114825 del 31/12/2025 di Arpa, avente ad oggetto “L.R. 31 maggio 2004, n. 14. Documentazione integrativa post-collaudo quindicennale del 21/05/2025 c/o impianto ditta “Iperstaroil srl” esercente attività di distribuzione carburanti ad uso pubblico in Cuneo, via Margarita n. 8. Comunicazioni urgenti”, la nota m_it.COM-CN.REGISTRO UFFICIALE.U.0026787.19-11-2025 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Cuneo, avente ad oggetto “ditta Iperstaroil srl sita in Via Margarita Località Tetto Garetto 8, 12100 Cuneo – Risposta a nota di codesto ufficio prot n. 92321 del 5/11/2025. Pratica P.I. 43657”, solo e soltanto qualora dovesse intendersi in termini lesivi alla ricorrente, la nota prot . n. U/00054/2026 del 9/1/2026 di ACDA, avente ad oggetto “documentazione piano di prevenzione e gestione ditta Auchan SpA in Via Margarita n. 8 – Loc. Tetto Garetto a Cuneo”, per quanto di ragione e nei termini di cui al presente ricorso; 2) della determinazione n. 15 del 15/1/2026, notificata in data 20/1/2026, e della relativa pec di trasmissione (prot n. 0005591 del 20/1/2026) del Settore Urbanistica, Attività produttive, Politiche Ambientali e Mobilità della Città di Cuneo, avente ad oggetto “Iperstaroil srl – provvedimento conclusivo del procedimento di collaudo quindicennale impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico in Cuneo, via Margarita 8 – non collaudabilità e sospensione temporanea attività” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, con particolare riferimento al verbale di verifica del 21/5/2025 (prot. Comune di Cuneo – c_d205 – REG – UFFICIALE – 0043864 – uscita 22/5/2025) della Commissione Comunale di Collaudo per impianti di distribuzione carburanti e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, la nota prot n. 26787 del 19/11/2025 (prot SUAP n. 0096829 del 19/11/2025) dell’Ufficio prevenzione del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, solo e soltanto qualora dovesse intendersi in termini pregiudizievoli alla ricorrente, la nota di ARPA Piemonte, Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) del 30/12/2025 prot. n. 00114825/2025 del 31/12/2025 (prot SUAP n. 0110295 del 31/12/2025), la nota di ACDA Spa prot U/00054/2026 del 9/1/2026 (prot SUAP n. 0002389 del 12/1/2026) se e qualora lesiva, nonché il richiamato (ma non specificato) Regolamento comunale, in relazione ai termini per la procedura di collaudo, se e qualora lesivo; 3) della nota ADM.DT08U04.REGISTRO UFFICIALE.0002563.23-01-2026-U del 23/1/2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta – UADM Piemonte 4 – Area Autorizzazioni, atti e collaudi, e della relativa pec di trasmissione, avente ad oggetto “impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico sito in Cuneo (CN) – Via Margarita, 8. Licenza fiscale di esercizio con codice ditta IT00CNY00835I. Diffida all’esercizio dell’impianto” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la determinazione n. 15 del 15/1/2026 del Comune di Cuneo; 4) di ogni atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi le note prot U/06783 del 18/6/25, U/05452 del 28/10/2020, U/02870 del 21/8/24, U/07740/2025 del 4/8/2025, U/08830/2025 del 15/9/25, U/09487/2025 del 24/10/2025 di ACDA, il verbale di omologazione del 27/11/2025 di Arpa (prot A4A9D7E/112386 del 19/11/25), solo e soltanto qualora dovesse intendersi in termini lesivi agli interessi della ricorrente, il provvedimento di autorizzazione (PGG) di ACDA n. 13 del 27/11/2025 (prot trasmissione U/10102/2025 del 28/11/25), solo e soltanto qualora anch’esso dovesse intendersi in termini lesivi alla ricorrente, la nota prot 0054032 del 27/6/2025 del Comune di Cuneo, solo e soltanto qualora dovesse considerarsi lesiva, la nota prot n. 0064588 del 7/8/24, 32677 del 6/6/07 del Comune di Cuneo, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Cuneo, la nota prot n. 26787 del 19/11/2025 (prot SUAP n. 0096829 del 19/11/2025) dell’Ufficio prevenzione del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, solo e soltanto qualora dovesse intendersi in termini pregiudizievoli alla ricorrente, la nota prot n. 39651 del 8/5/25 e la nota prot n. 30096 del 4/4/25, se e qualora lesive”;

Giustizia amministrativa202600198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di non collaudabilità dell’impianto di distribuzione carburanti e sospensione temporanea dell’attività, nonché conseguente diffida dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’esercizio dell’impianto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore impianto carburanti)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione comunale n. 15 del 15 gennaio 2026, con cui, all’esito del procedimento di collaudo quindicennale, l’impianto è stato dichiarato non collaudabile ed è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività fino al superamento positivo di una nuova procedura di collaudo. È stata inoltre impugnata la conseguente diffida dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a non acquistare e vendere carburanti, oltre agli atti presupposti e connessi. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare la violazione del contraddittorio procedimentale, il mancato rispetto dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e l’omessa considerazione della documentazione e delle osservazioni presentate nel termine assegnato. Dopo il sopralluogo del 21 maggio 2025, la Commissione comunale aveva ritenuto l’impianto collaudabile subordinatamente al superamento di criticità in materia antincendio, ambientale e impiantistica, assegnando un termine per la produzione della documentazione integrativa. La società aveva depositato integrazioni; i Vigili del Fuoco avevano escluso motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività per gli aspetti antincendio, ACDA aveva approvato un nuovo piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e ARPA aveva trasmesso il verbale di omologazione dell’impianto elettrico. Ciononostante, il Comune aveva adottato il provvedimento negativo sulla base soprattutto delle note ARPA del 31 dicembre 2025 e ACDA del 9 gennaio 2026, senza instaurare un contraddittorio specifico, senza valutare le osservazioni presentate dalla società e, quanto alla nota ACDA, prima della scadenza del termine del 31 gennaio 2026 concesso per integrare la documentazione. La società ha inoltre censurato la diffida dell’Agenzia delle Dogane, ritenendola consequenziale alla determinazione comunale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato la determinazione comunale di non collaudabilità. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale e al difetto di motivazione. Il Comune non aveva garantito alla società un effettivo contraddittorio sulle decisive note ARPA del 31 dicembre 2025 e ACDA del 9 gennaio 2026, né aveva valutato le osservazioni presentate dalla ricorrente, in violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il provvedimento ometteva inoltre di considerare atti endoprocedimentali favorevoli o comunque rilevanti, tra cui il parere dei Vigili del Fuoco, l’approvazione del piano da parte di ACDA e il verbale di omologazione ARPA. La nota ACDA, peraltro, aveva assegnato alla società un termine fino al 31 gennaio 2026 per integrare la documentazione, mentre il Comune aveva adottato la determinazione negativa già il 15 gennaio 2026. Il successivo rinvenimento da parte di ACDA della documentazione storica non poteva essere posto a carico della società, non essendo a essa imputabile, e il comportamento amministrativo risultava contrario anche al principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Il TAR ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, sia perché la disposizione non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis, sia perché il Comune non aveva dimostrato l’irrilevanza dell’apporto partecipativo della società. L’annullamento comporta la riapertura del procedimento in contraddittorio con la ricorrente e l’adozione di un nuovo provvedimento espresso dopo le necessarie valutazioni tecniche. Tuttavia, per la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza, il TAR ha stabilito che gli effetti dell’annullamento non incidono sulla sospensione temporanea dell’attività, che resta ferma fino all’esito positivo della nuova procedura di collaudo. Per la stessa ragione è rimasta temporaneamente ferma la diffida dell’Agenzia delle Dogane, ritenuta atto conseguenziale e vincolato ai sensi dell’art. 25, comma 4, d.lgs. n. 504/1995. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori; le spese nei confronti dell’Agenzia delle Dogane sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni

    Il preavviso di rigetto e la valutazione delle osservazioni sono necessari quando l’amministrazione intende concludere negativamente il procedimento; il provvedimento finale deve dar conto delle osservazioni e degli eventuali motivi ostativi ulteriori da esse derivanti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La sanatoria dei vizi procedimentali non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis; inoltre, l’amministrazione deve dimostrare che l’apporto partecipativo non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede; le conseguenze della tardiva o incompleta disponibilità di documenti presso l’amministrazione non possono essere imputate al privato incolpevole.

  • art. 25, comma 4, d.lgs. 504/1995

    La diffida dell’Agenzia delle Dogane all’esercizio dell’impianto è atto conseguenziale e vincolato rispetto alla sospensione temporanea dell’attività disposta dal Comune.

  • d.lgs. 32/1998

    È richiamato quale base normativa del potere comunale di sospensione temporanea dell’attività dell’impianto di distribuzione carburanti.

  • l.r. Piemonte 14/2004

    È richiamata quale normativa regionale di settore applicabile alla procedura di collaudo quindicennale degli impianti di distribuzione carburanti.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione conclude negativamente un procedimento dopo che il privato ha presentato documentazione integrativa e osservazioni, deve assicurare un contraddittorio effettivo sui nuovi elementi ostativi e valutare espressamente le osservazioni nel provvedimento finale; l’omissione determina violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di motivazione.
  • Il provvedimento conclusivo di un procedimento non può fondarsi decisivamente su atti o valutazioni formatisi negli ultimi giorni del procedimento senza consentire al destinatario di conoscerli e di interloquire, soprattutto quando tali elementi incidono sul superamento delle criticità precedentemente contestate.
  • La tardiva disponibilità, presso un ente pubblico, di documentazione necessaria alla verifica amministrativa non può essere posta a carico del privato che abbia tempestivamente adempiuto alle richieste procedimentali e non sia responsabile della perdita o irreperibilità degli atti.
  • L’esclusione della sanatoria dei vizi partecipativi prevista per la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 impedisce l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990; in ogni caso, l’amministrazione deve dimostrare concretamente che la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento.
  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento negativo può essere conformato dal giudice in modo da lasciare temporaneamente fermi gli effetti cautelari o impeditivi necessari a salvaguardare un interesse pubblico prevalente, quando permangano criticità tecniche non ancora definitivamente accertate o superate.
  • Un provvedimento amministrativo conseguenziale e vincolato, adottato da un’amministrazione diversa sulla base della sospensione dell’attività disposta dall’autorità competente, può restare temporaneamente efficace quando l’annullamento dell’atto presupposto non incida, per le esigenze di sicurezza, sulla sospensione stessa.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PAVizi formali non invalidanti

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