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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01610/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex legge Pinto per l'irragionevole durata di un giudizio civile definito dal Tribunale di Salerno. La Corte d'Appello di Salerno, decidendo sull'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 proposta dalla cooperativa contro il decreto monocratico che aveva riconosciuto l'indennizzo, ha respinto l'opposizione, confermando integralmente il quantum dell'equo indennizzo e rigettando le ulteriori richieste di liquidazione del danno patrimoniale e di diversa applicazione delle tariffe professionali. Nonostante il rigetto dell'opposizione, il giudice di merito ha posto a carico del Ministero metà delle spese della fase di opposizione, compensando l'altra metà, valorizzando l'esito complessivo della procedura. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, poiché l'opposizione era stata respinta, le spese della fase oppositiva dovevano essere regolate autonomamente secondo la soccombenza e non in base all'esito complessivo del procedimento; la compensazione o la condanna parziale del Ministero era dunque illegittima. Ha anche dedotto che la soluzione della Corte territoriale avrebbe indebitamente incentivato opposizioni "a costo zero" e vanificato l'attività difensiva dell'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, quando l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 è respinta integralmente, il decreto monocratico sopravvive sia nel merito sia nel capo spese, sicché la regolazione delle spese del giudizio di opposizione è autonoma e deve avvenire secondo il principio di soccombenza, salvo motivate ragioni di compensazione totale o parziale. Poiché nel caso concreto l'opposizione della parte privata era stata integralmente rigettata, il Ministero, quale parte vittoriosa nella fase oppositiva, non poteva essere condannato al pagamento di una quota delle spese di tale fase. La Suprema Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha posto integralmente a carico della cooperativa le spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 962,00, e ha condannato la stessa anche alle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel caso di rigetto integrale dell'opposizione le spese della fase oppositiva vanno poste a carico della parte soccombente, salvo compensazione motivata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è possibile solo in presenza di idonee e giustificate ragioni; non è sufficiente richiamare l'esito complessivo del procedimento se la fase di opposizione è stata integralmente respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come norma che consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla statuizione sulle spese.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la decisione e ha deciso nel merito sulla regolazione delle spese.

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    L'opposizione nel procedimento Pinto costituisce una fase a contraddittorio pieno di un procedimento unitario; se accolta sostituisce il decreto monocratico, se rigettata lascia intatto il decreto opposto.

  • art. 3 l. n. 89/2001

    Regola la fase monocratica del procedimento di equa riparazione, il cui decreto conserva efficacia se l'opposizione è respinta.

  • art. 3 l. n. 89/2001

    Richiamato per evidenziare che, per la parte privata insoddisfatta, l'opposizione è necessitata dalla non riproponibilità della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso riguardava un procedimento per equa riparazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, l'opposizione ex art. 5-ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase di contraddittorio pieno di un procedimento unitario.
  • Se l'opposizione è accolta, anche solo parzialmente, la statuizione sulle spese deve essere regolata avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda processuale, con possibile revoca del decreto opposto e nuova regolazione unitaria delle spese.
  • Se l'opposizione è integralmente respinta, il decreto monocratico resta integro anche nel capo spese e la regolazione delle spese della fase oppositiva deve avvenire autonomamente secondo la soccombenza.
  • La compensazione totale o parziale delle spese richiede una specifica giustificazione e non può essere disposta in modo incoerente rispetto all'esito di soccombenza della parte che ha promosso l'opposizione.
  • Nell'opposizione proposta dalla parte privata nel procedimento Pinto, la posizione è di natura pretensiva; pertanto, se l'opposizione è respinta, la parte opponente soccombente sopporta le spese della fase e non può trasferirle sull'Amministrazione vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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