Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33441/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il primo motivo denunciava un vizio di motivazione in ordine alla sua partecipazione alle distrazioni accertate. Il secondo deduceva la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 27 Cost. Il terzo denunciava la violazione degli artt. 2639 c.c., 110 c.p., 216 e 223 legge fallimentare, nonché un vizio di motivazione, contestando l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto in assenza di adeguata base probatoria. La Corte ha ritenuto che i motivi proponessero una ricostruzione alternativa dei fatti e indicassero elementi fattuali secondo la lettura preferita dalla difesa, senza confrontarsi specificamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata e senza dedurre ritualmente il travisamento della prova. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la prospettazione difensiva, affermando che, nei reati fallimentari, l'esercizio di fatto dei poteri o delle funzioni dell'amministratore può coesistere con l'attività di altri soggetti formalmente qualificati, anche contemporaneamente o in tempi successivi, quando tali poteri siano esercitati in modo continuativo e significativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non formulavano censure di legittimità effettive, ma sollecitavano una rivalutazione alternativa dei fatti e delle prove. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'evidente inammissibilità dell'impugnazione. La condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale è rimasta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    La norma non esclude che l'amministratore di fatto eserciti i poteri tipici della funzione contemporaneamente o successivamente rispetto ad altri soggetti formalmente qualificati, purché l'esercizio sia continuativo e significativo.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla causalità della condotta; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al nesso causale; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la motivazione impugnata.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; la relativa censura è stata ritenuta priva di specifica critica all'iter argomentativo della sentenza.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla responsabilità concorsuale; la censura è stata ritenuta inammissibile per la sua natura di alternativa ricostruzione dei fatti.

  • art. 216 legge fall.

    Norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata; la condanna è rimasta ferma.

  • art. 223 legge fall.

    Richiamato in relazione alla responsabilità per bancarotta fraudolenta; la censura relativa alla qualifica dell'imputato è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendo profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, anziché individuare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, prospetti una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura degli elementi probatori, senza confrontarsi con l'iter argomentativo della decisione e senza dedurre ritualmente il travisamento della prova.
  • Nei reati fallimentari, la qualità di amministratore di fatto può concorrere con la presenza e l'attività di uno o più amministratori formalmente qualificati; non è necessario che l'amministratore di fatto sia l'unico soggetto a esercitare i poteri gestori, purché li eserciti in modo continuativo e significativo.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia evidente e imputabile a colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.