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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14386/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato il giudizio di primo grado, contestando in particolare il calcolo della sospensione dei termini di prescrizione. Sostiene che: (1) la sospensione derivante dal rinvio concesso per termine a difesa (art. 108 c.p.p.) non poteva estendersi oltre i 7 giorni del rinvio riconosciuto in quell'udienza e, al più, i 60 giorni previsti dall'art. 159, comma terzo, c.p.; (2) il rinvio disposto dall'udienza del 02/12/2019 al 26/05/2020 non era dovuto all'adesione degli avvocati ad un'astensione dalle udienze (che avrebbe comportato sospensione), ma all'assenza/diversa composizione dell'organo giudicante, per cui quei 176 giorni non dovevano sospendere la prescrizione; (3) questione processuale relativa all'applicazione della nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p. (termine a comparire).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché manifestamente infondato in punto di principio (giurisprudenza consolidata: rinvio disposto su istanza della parte determina sospensione per tutta la durata del rinvio, salvo che ricorra un legittimo impedimento con sospensione massima di 60 giorni). Sul secondo motivo ha invece dato ragione al ricorrente: il verbale di udienza risultava contraddittorio ma, prevalendo la causa connessa alla diversa composizione dell'organo giudicante (assenza/sostituzione del giudice titolare), il rinvio del 02/12/2019 non poteva essere computato quale sospensione per adesione all'astensione degli avvocati. Esclusi quei 176 giorni, e computati gli altri periodi di sospensione correttamente, i reati risultano estinti per prescrizione al 03/11/2024. Il terzo motivo è stato assorbito. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione; sono confermate le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    Disciplina la sospensione dei termini di prescrizione: la sospensione si applica per la durata del rinvio disposto su istanza della parte, salvo che il rinvio sia dovuto a legittimo impedimento della parte o del difensore (in tal caso la sospensione ha durata massima di 60 giorni). La Corte ha confermato la distinzione tra rinvio per mera istanza e rinvio per impedimento.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Riferito al termine a difesa richiesto dal difensore; la Cassazione ha precisato che il semplice riconoscimento di un termine a difesa non comporta automaticamente il limite di 7 giorni o il solo scopo di attivare la sospensione breve se il rinvio è disposto per esigenze della parte.

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorrente contestava l'applicazione della nuova durata del termine a comparire; la Corte ha assorbito tale motivo senza pronunciarsi nel merito.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma rilevante per il calcolo della prescrizione (interruzioni). Utilizzata dalla Corte per la determinazione del termine prescrizionale applicabile alla fattispecie.

  • art. 160 cod. pen.

    Norma richiamata per il calcolo dei termini della prescrizione in relazione alla pena edittale e agli atti interruttivi; applicata nel computo finale che ha portato alla declaratoria di estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • Un rinvio disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte determina, in linea di principio, la sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a meno che il rinvio sia motivato da un legittimo impedimento della parte o del difensore: in tal ultimo caso la sospensione ha durata massima di 60 giorni.
  • Se il verbale di udienza registra cause multiple e incompatibili per lo stesso rinvio (es. adesione all'astensione degli avvocati e contemporanea diversa composizione dell'organo giudicante), prevale la causa connessa alla corretta costituzione dell'ufficio giudicante (l'assenza/sostituzione del giudice): quella è la causa che giustifica il rinvio e va considerata ai fini della sospensione della prescrizione.
  • Nella valutazione della prescrizione è essenziale il corretto e dettagliato contenuto del verbale di udienza: annotazioni contraddittorie possono portare a escludere la sospensione originariamente computata e, di conseguenza, a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
  • Il calcolo della prescrizione richiede il conteggio rigoroso delle date di commissione, degli atti interruttivi e delle sospensioni effettivamente giustificate; piccole differenze di computo (esclusione di un periodo di sospensione) possono determinare l'estinzione del reato prima della sentenza impugnata.
  • Questionesulle modifiche procedurali (es. aumento del termine a comparire previsto da norme sopravvenute) possono rimanere assorbite se la decisione sulla prescrizione rende superfluo il loro esame; pertanto, su tali punti è necessario valutare caso per caso e, se rilevante, sollevare la questione con argomentazione specifica.

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