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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del decreto Cat.A.12/2015/Immig/IISez/ft/-OMISSIS-, emesso dalla Questura di Brescia il 19 febbraio 2015, con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. 38429BB.

Giustizia amministrativa202201108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore di Brescia nel 2015 e notificato nel 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato su una condanna irrevocabile per reati in materia di stupefacenti, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, nonché travisamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione per non avere l’amministrazione valutato i legami familiari, la durata del soggiorno e l’inserimento socio-lavorativo; illegittimità della parte del provvedimento relativa al preannuncio dell’espulsione, in ragione della pendenza dell’esecuzione della pena e della possibilità di beneficiare di misure alternative alla detenzione. Il ricorrente ha inoltre rappresentato, in sede di riesame, la disponibilità di un alloggio, l’avvio di un rapporto di lavoro e la presenza in Italia di una sorella titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il diniego non fosse fondato esclusivamente sulla condanna penale, poiché la Questura aveva considerato anche elementi indicativi della pericolosità sociale, quali le frequentazioni del ricorrente e i precedenti controlli e arresti per spaccio. Ha distinto la fattispecie concreta da quelle per le quali la Corte costituzionale ha escluso l’automatismo ostativo, rilevando che la condanna riguardava l’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990 e non l’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5; pertanto, secondo il giudice, operava la previsione legislativa ostativa al soggiorno senza necessità di una specifica valutazione del grado di integrazione. In ogni caso, la pericolosità risultava documentata e prevalente rispetto alla disponibilità di un alloggio e all’attività lavorativa dedotte dal ricorrente. La tardiva notificazione è stata qualificata come questione attinente all’efficacia dell’atto e non alla sua validità, ed è stata giustificata dall’irreperibilità dello straniero e dalla nota di rintraccio emessa dalla Questura. Non sono stati ritenuti adeguatamente provati né legami familiari significativi, poiché la sorella viveva in altra provincia, né un rapporto di lavoro o redditi leciti, anche in ragione dell’assenza di redditi documentati dal 2009. L’omissione del preavviso di rigetto è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, poiché l’atto era considerato dovuto e l’amministrazione aveva dimostrato che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero [...] che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per [...] reati inerenti gli stupefacenti

    La condanna per determinati reati in materia di stupefacenti costituisce causa ostativa legislativa all’ingresso e alla permanenza dello straniero, senza necessità di un autonomo accertamento della pericolosità sociale nei casi rientranti nella previsione normativa.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato

    Il venir meno dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno giustifica il diniego o la revoca del permesso, salvo la sopravvenienza di elementi idonei a consentirne il rilascio e le irregolarità amministrative sanabili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando, ai sensi dell’art. 21-octies, l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il vizio procedimentale derivante dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi è non invalidante quando il provvedimento appartiene a una fattispecie vincolata o l’amministrazione dimostri concretamente l’inevitabilità dell’esito.

  • art. 73, commi 1, 1-bis e 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di cui al comma 1-bis, distinta dall’ipotesi di lieve entità del comma 5, rientra secondo la sentenza tra i reati ostativi al soggiorno dello straniero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • La condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990, distinta dall’ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5, rientra tra le condanne ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998; in tale ipotesi non è necessario un autonomo accertamento della pericolosità sociale né una valutazione del grado di integrazione dello straniero.
  • L’automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno non opera, secondo il perimetro indicato dalla sentenza, per le condanne relative a fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per le quali l’amministrazione deve verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
  • La valutazione amministrativa può comunque considerare, oltre alla condanna ostativa, gli ulteriori elementi desumibili dagli atti di polizia e dalla condotta dello straniero, ove idonei a confermare la pericolosità sociale e la prevalenza di tale elemento rispetto a circostanze di integrazione quali lavoro e disponibilità di un alloggio.
  • La tardiva notificazione del provvedimento amministrativo incide sull’efficacia dell’atto e non, di per sé, sulla sua validità; l’irreperibilità del destinatario e l’attivazione di una nota di rintraccio possono giustificare la notificazione effettuata a distanza di anni dall’adozione.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che, trattandosi di atto vincolato o comunque di esito inevitabile, il procedimento non avrebbe potuto concludersi diversamente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoria

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