Cassazione Civile, Ordinanza n. 04510/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
Un medico, dopo la laurea in medicina e l’iscrizione a una scuola di specializzazione, aveva lamentato di non avere percepito alcuna remunerazione durante la frequenza del corso e aveva chiesto il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano una adeguata retribuzione per i medici specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo decisivo che l’iscrizione alla scuola fosse avvenuta nel 1979, prima del momento in cui l’obbligo di attuazione era divenuto efficace. La Corte d’appello aveva invece accolto parzialmente il gravame, affermando che il diritto al risarcimento spettasse anche a chi avesse iniziato la specializzazione prima del 1° gennaio 1983, ma solo per il periodo successivo a tale data. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76 e sostenendo, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Pantuso), che nessun risarcimento fosse dovuto a chi si fosse iscritto prima del 1° gennaio 1983. Il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza implicita della difesa di primo grado, eccezione respinta dalla Corte, che ha considerato la formula usata in primo grado come difesa subordinata e non come accettazione della pretesa avversaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’inammissibilità dedotta dal resistente, ritenendo che la difesa dell’Amministrazione in primo grado contenesse anche una contestazione subordinata sulla misura del risarcimento e non una acquiescenza. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo, perché la questione era stata già chiarita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e recepita dalle Sezioni Unite: anche chi si sia iscritto a una scuola di specializzazione prima dell’anno accademico 1982-1983 ha diritto al risarcimento da tardiva attuazione della direttiva, ma limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della specializzazione. Poiché la sentenza d’appello si era conformata a tali principi, il ricorso è stato respinto e la Presidenza del Consiglio è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge, in particolare della disciplina eurounitaria richiamata.
art. 385, comma 1, c.p.c.
viene indicato come base per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 702 bis c.p.c.
richiamato per indicare la forma del provvedimento del Tribunale che ha rigettato la domanda in primo grado.
artt. 13 e 16 della direttiva 82/76
sono le disposizioni la cui violazione viene denunciata nel ricorso; la Corte, aderendo all’interpretazione della Corte di giustizia, afferma che l’obbligo di remunerazione decorre dal 1° gennaio 1983 anche per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore della direttiva.
direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
costituiscono il quadro normativo eurounitario che imponeva una adeguata retribuzione ai frequentanti le scuole di specializzazione medica.
legge 8 agosto 1991, n. 257
richiamata come legge di tardiva e parziale attuazione delle direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi.
Massime di principio
- In materia di responsabilità dello Stato per tardiva attuazione di direttive comunitarie, il diritto al risarcimento può spettare anche a chi abbia iniziato la formazione prima dell’entrata in vigore della direttiva, se i suoi effetti futuri ricadono nel periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione.
- Quando una formazione specialistica iniziata prima di una certa data prosegue oltre la decorrenza dell’obbligo di attuazione, la tutela risarcitoria va limitata al solo periodo successivo alla scadenza del termine di recepimento, non all’intera durata del corso.
- L’eccezione di inammissibilità per asserita acquiescenza non è fondata se, nel giudizio di merito, la parte aveva comunque formulato una difesa subordinata o alternativa sulla misura della pretesa avversaria.
- Il giudice di legittimità deve conformarsi all’interpretazione resa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea quando la questione riguarda l’ambito temporale di applicazione di una direttiva e i diritti che ne derivano.
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