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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31637/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, nella quale una lavoratrice chiedeva l’ammissione del credito per un "premio di collaborazione" maturato negli anni 2013-2019. Il Tribunale di Milano aveva ammesso il credito in via privilegiata per le annualità 2013-2018 e in prededuzione per il 2019, ritenendo che nel contratto individuale il premio fosse previsto come componente accessoria della retribuzione, non derogabile dal successivo accordo sindacale aziendale del 12 luglio 2013, che lo aveva invece subordinato al raggiungimento di un risultato di bilancio. Il giudice di merito aveva inoltre escluso la prescrizione, facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto in ragione della riforma dell’art. 18 Statuto dei lavoratori. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 8 d.l. 138/2011, sostenendo che il premio dovesse essere qualificato come premio di risultato disciplinato dall’accordo collettivo di prossimità; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., contestando il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto inapplicabile l’art. 8 d.l. 138/2011 perché la fattispecie riguardava, secondo l’accertamento di merito non censurato nei modi dovuti, un’emolumento già previsto nel contratto individuale come parte della retribuzione e solo successivamente trasformato, per effetto dell’accordo aziendale del 2013, in premio di risultato subordinato a un obiettivo. Ha quindi confermato che la clausola individuale di miglior favore non poteva essere peggiorata unilateralmente dalla contrattazione collettiva sopravvenuta, richiamando il principio secondo cui i contratti collettivi non si incorporano nel contratto individuale e operano dall’esterno, con prevalenza su quest’ultimo solo se meno favorevole al lavoratore. Quanto alla prescrizione, ha confermato che, per i crediti non ancora prescritti all’entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di un regime di stabilità tale da consentire la decorrenza in costanza di rapporto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751 bis n. 1 c.c.

    credito ammesso in via privilegiata

    richiamato come base del privilegio riconosciuto al credito retributivo insinuato al passivo

  • art. 20 d.lgs. 270/1999

    richiamato come base della prededuzione riconosciuta per il credito maturato nell’anno 2019

  • art. 2077 c.c.

    i trattamenti più favorevoli previsti nel contratto individuale non possono essere unilateralmente peggiorati dalla contrattazione collettiva; la clausola individuale resta inderogabile in peius

  • art. 2113 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per affermare l’inderogabilità della previsione individuale rispetto all’accordo collettivo peggiorativo

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    per i crediti retributivi non ancora prescritti al momento della riforma, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella cessazione del rapporto per i crediti in questione

  • art. 18 l. 300/1970

    la riforma introdotta dalla l. n. 92/2012 ha inciso sul regime di stabilità del rapporto, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione

  • l. n. 92/2012

    richiamata come riforma che ha modificato le tutele contro il licenziamento e, per riflesso, il regime di decorrenza della prescrizione

  • art. 8 d.l. n. 138/2011

    considerato non pertinente al caso concreto, perché la controversia non riguardava una legittima deroga collettiva in una delle materie previste dalla norma

  • l. n. 148/2011

    norma di conversione dell’art. 8 d.l. n. 138/2011, ritenuta non applicabile alla fattispecie

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    richiamati come criteri ermeneutici non specificamente dedotti dalla ricorrente per contestare l’interpretazione del contratto individuale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le clausole del contratto individuale di lavoro che attribuiscono un emolumento come componente della retribuzione non possono essere peggiorate da un successivo accordo collettivo aziendale, salvo che il lavoratore stia facendo valere un diritto non ancora entrato nel proprio patrimonio; la contrattazione collettiva non si incorpora nel contratto individuale ma opera dall’esterno.
  • Il principio di favore dell’art. 2077 c.c. opera nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale: il contratto collettivo prevale solo nei limiti in cui il regolamento individuale sia meno favorevole al lavoratore, non potendo eliminare un miglior trattamento già pattuito individualmente.
  • L’art. 8 d.l. n. 138/2011 non è invocabile in modo generico per sostenere la prevalenza di una contrattazione collettiva di prossimità su un emolumento individualmente pattuito, occorrendo verificare la ricorrenza delle condizioni applicative previste dalla norma.
  • Per i crediti retributivi non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato privo di un regime di reale stabilità, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e non durante il suo svolgimento.
  • In sede di legittimità, la censura sulla qualificazione di un emolumento e sull’interpretazione della fonte contrattuale deve confrontarsi con l’accertamento di merito e, se del caso, con la specifica denuncia dei canoni ermeneutici violati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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