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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1778

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1778 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il regolamento (UE) 2019/796, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

Normativa europea32024R1778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1778 aggiorna l’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive nel quadro del regime UE contro gli attacchi informatici. Il Consiglio motiva l’intervento richiamando la crescente minaccia delle attività informatiche dolose, incluse campagne di phishing, ransomware, malware e ciberspionaggio, nonché il rischio di escalation legato al contesto geopolitico attuale. Con questo atto sei ulteriori persone fisiche vengono inserite nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796 mediante l’inserimento di sei nuove persone fisiche nell’elenco soggetto a misure restrittive contro gli attacchi informatici.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro gli attacchi informatici che hanno effetti significativi e che costituiscono una minaccia esterna per l’Unione o per i suoi Stati membri. Il regolamento incide sulle persone fisiche elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Il testo non disciplina esclusioni ulteriori, ma si limita ad aggiornare l’elenco dei soggetti designati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1778 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro gli attacchi informatici

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione in materia di ciberminacce, modificando l’allegato I del regolamento (UE) 2019/796. L’atto si colloca nel quadro della risposta diplomatica comune dell’UE alle attività informatiche dolose e prende le mosse dall’aumento di attacchi contro infrastrutture critiche, servizi essenziali, catene di approvvigionamento e funzioni statali sensibili.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama la natura crescente, frequente e sofisticata delle attività informatiche dolose, incluse campagne di ransomware, wiper, phishing e ciberspionaggio. Viene inoltre evidenziato il rischio sistemico per sicurezza, economia, democrazia e società dell’Unione, nonché il pericolo di rapida propagazione degli incidenti informatici tra Stati membri e da paesi terzi all’Unione. In tale contesto, le misure restrittive mirate sono descritte come strumento essenziale per prevenire, scoraggiare e contrastare tali attività.

Base giuridica e struttura dell’atto

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/796. Il contenuto normativo è molto limitato: il testo non introduce un nuovo regime, ma aggiorna l’elenco delle persone fisiche già soggette a misure restrittive.

Ambito soggettivo: nuove persone inserite nell’elenco

L’allegato del regolamento aggiunge sei persone fisiche alla sezione "A. Persone fisiche" dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796. I soggetti designati sono:

  • Ruslan Aleksandrovich Peretyatko;
  • Andrey Stanislavovich Korinets;
  • Oleksandr Sklianko;
  • Mykola Chernykh;
  • Mikhail Mikhailovich Tsarev;
  • Maksim Sergeevich Galochkin.

Per ciascuno sono indicati dati identificativi, cittadinanza o documenti di identità, e una motivazione sostanzialmente fondata sulla partecipazione ad attacchi informatici con effetti significativi. In più casi il testo collega i soggetti a gruppi di minaccia noti: Callisto Group, sostenuto da agenti dell’intelligence militare russa; Armageddon, sostenuto dal FSB russo; Wizard Spider, associato all’impiego di malware come Conti e TrickBot.

Condotte descritte e tipologia di minacce

Le condotte richiamate nell’allegato comprendono:

  • campagne pluriennali di phishing finalizzate al furto di credenziali e dati di account;
  • attacchi contro persone singole e funzioni statali essenziali, inclusi i settori della difesa e delle relazioni esterne;
  • attacchi contro governi e funzionari pubblici, con uso di email di phishing e campagne di malware;
  • campagne di ransomware in diversi settori, compresi sanità e settore bancario;
  • impiego e sviluppo di malware come Conti, TrickBot e Ryuk.

Il testo sottolinea che tali attività hanno effetti significativi e producono rilevanti danni economici nell’Unione europea, oltre a costituire una minaccia esterna per l’Unione o per i suoi Stati membri.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La conseguenza pratica è l’immediato aggiornamento dell’elenco sanzionatorio e l’operatività delle misure restrittive nei confronti dei soggetti designati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’aggiunta di sei nuove voci nella sezione "A. Persone fisiche" dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Ragioni dell’inserimento nell’elenco

I considerando spiegano che le persone inserite sono responsabili di attacchi informatici o vi hanno preso parte con effetti significativi tali da costituire una minaccia esterna per l’Unione o i suoi Stati membri. Il Consiglio richiama il ruolo di gruppi come Callisto Group, Armageddon e Wizard Spider, nonché l’uso di phishing, malware, ransomware e furto di credenziali e dati.

Soggetti inseriti nell’elenco

Sono aggiunti: Ruslan Aleksandrovich Peretyatko, Andrey Stanislavovich Korinets, Oleksandr Sklianko, Mykola Chernykh, Mikhail Mikhailovich Tsarev e Maksim Sergeevich Galochkin. Per ciascuno sono riportati dati identificativi essenziali, motivi dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco: 24.6.2024.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesicurezza informaticapolitica estera e di sicurezza comunesanzioni

Testo integrale

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