Cassazione Civile, Ordinanza n. 38158/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche due atti regionali relativi a un compendio ubicato in sinistra idraulica del fiume Tevere, a valle del ponte della Scafa: un’ordinanza di ripristino delle opere e una successiva comunicazione di rifiuto di esame e archiviazione della domanda di nulla-osta tecnico-idraulico per svolgere attività di rimessaggio di imbarcazioni da diporto sull’area golenale privata. Il TSAP aveva respinto il ricorso contro il diniego del nulla-osta e dichiarato improcedibile quello contro l’ordinanza di ripristino, ritenendo che il provvedimento regionale fosse sorretto da due autonome ragioni, di cui la ricorrente aveva censurato solo quella relativa alla destinazione d’uso dell’area, senza contestare il contrasto con l’art. 96 del r.d. n. 523/1904. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto un preteso eccesso di potere, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe adottato un vero provvedimento espresso di diniego, ma avrebbe solo omesso l’istruttoria e richiamato per relationem la precedente ordinanza; secondo la ricorrente, non sarebbe ammesso un diniego implicito e il TSAP avrebbe deciso su un atto in realtà giuridicamente inesistente. Ha inoltre sostenuto che il riferimento alla precedente ordinanza non sarebbe stato più giustificato alla luce di un successivo provvedimento di dissequestro penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che il "provvedimento espresso" si distingue dal provvedimento implicito, non dalla qualità della motivazione: un atto può essere espresso anche se motivato per relationem o persino se immotivato. Ha poi osservato che la stessa ricorrente aveva descritto nel ricorso per cassazione un atto regionale dal contenuto ben determinato e già impugnato come diniego di nulla-osta; la nuova prospettazione, fondata sull’inesistenza giuridica del diniego per asserita implicitezza, era comunque una questione nuova, non dedotta davanti al TSAP, ed era inoltre estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 l. 31 marzo 1877, n. 3761
richiamato dalla ricorrente come parametro del motivo, ma la Corte non affronta il merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile
art. 2 l. n. 241 del 1990
il provvedimento è espresso se la statuizione è esplicita; la sufficienza o completezza della motivazione è profilo distinto
art. 96 r.d. n. 523/1904
lavori ed atti vietati in modo assoluto
richiamato quale autonoma ragione di diniego del nulla-osta tecnico-idraulico, non specificamente censurata nel ricorso originario
d.p.c.m. 10-4-2013
approvazione delle nuove NTA al piano di stralcio (PS5) per il tratto metropolitano del fiume Tevere
indicato come base regolatoria invocata dalla società per sostenere l’ammissibilità del nulla-osta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo è "espresso" quando contiene una statuizione esplicita; la forma espressa non dipende dal grado di completezza della motivazione, sicché anche una motivazione per relationem non trasforma l’atto in provvedimento implicito.
- La censura proposta in cassazione deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una specifica ragione autonoma non contestata nei gradi precedenti, la nuova critica è inidonea a scalfire la statuizione e può condurre all’inammissibilità.
- Non è consentito introdurre per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova, specie quando essa presupponga una diversa qualificazione dell’atto amministrativo rispetto a quella dedotta nel giudizio di merito.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni autonome e indipendenti, l’infondatezza di una sola censura può essere sufficiente a sostenere il rigetto, se la censura non colpisce tutte le basi giustificative dell’atto.
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