Sentenza n. 2203/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, e della Corte d’Appello di Palermo, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza deducendo la persistente inerzia del Comune nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 28.702,75, oltre interessi e spese, a titolo di indennità per ferie non godute, nonché sulla sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado e condannato il Comune alle spese del giudizio di appello. Ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l’applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha integralmente adempiuto alle obbligazioni derivanti dai titoli giudiziali azionati. La ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso con atto sottoscritto, notificato al Comune e depositato nel rispetto del termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Il TAR ha rilevato che il Comune non si è opposto alla rinuncia e che l’integrale adempimento giustificava la rinuncia. Ha pertanto dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e ha dichiarato irripetibili le spese, considerato il sopravvenuto adempimento e la mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata nel termine previsto, in assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio, determina l’estinzione del processo.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Il rispetto del termine di deposito della dichiarazione di rinuncia consente di considerare perfezionata la rinuncia processuale ai fini dell’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritta, notificata alla parte costituita o intimata e depositata nel termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a., determina l’estinzione del processo quando non sia proposta opposizione alla sua prosecuzione.
- L’integrale adempimento dell’amministrazione alle obbligazioni derivanti dal giudicato azionato costituisce una ragione idonea a giustificare la rinuncia al ricorso per ottemperanza.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente al sopravvenuto adempimento dell’amministrazione, le spese possono essere dichiarate irripetibili, in particolare quando l’amministrazione non si sia costituita.
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