Cassazione Penale, Sentenza n. 17003/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Blasi era stato condannato per diffamazione per frasi pronunciate durante un comizio (es.: "un delinquente, pagato con i soldi pubblici", riferito al dirigente di PS Giovanni Giudice). In cassazione ha contestato: 1) la genericità del capo di imputazione (art. 552 c.p.p.) e la nullità per ciò, con pregiudizio del diritto di difesa; 2) il mancato assunzione di prove testimoniali richieste dalla difesa e la mancata riapertura dell'istruttoria in appello (richieste relative anche a testi revocati in primo grado e a testi nuovi come Cappello e Smecca); 3) il rigetto, senza motivazione coerente, delle acquisizioni di foto e di un DVD ritenuti utili a dimostrare la presenza della persona offesa sotto il palco (circostanza che potrebbe cambiare la qualificazione del reato o integrare la provocazione); 4) l'applicabilità dell'art. 51 c.p. (verità dei fatti, continenza espressiva e interesse pubblico) in relazione al contesto elettorale e alla critica di atti di indagine della DDA.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, il secondo e il terzo motivo (pregiudiziali rispetto agli altri) perché la presenza della persona offesa sotto il palco e la relativa prova audiovisiva/testimoniale potevano mutare radicalmente la qualificazione del fatto (injuria vs diffamazione, possibile provocazione). Ha censurato la contraddittorietà dell'ordinanza che aveva rigettato l'acquisizione del DVD e le richieste istruttorie, osservando che la Corte territoriale non ha fornito motivazione coerente circa la non pertinenza del materiale e circa l'impossibilità di accertarne la data. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p.
Contestata dal ricorrente per presunta genericità del capo di imputazione; la Corte non ha deciso definitivamente sul profilo ma il motivo è stato richiamato nella ricostruzione dei motivi di impugnazione.
art. 178 c.p.p.
Richiamato in relazione alla nullità derivante da vizi del capo di imputazione (collegato alla contestazione di cui all'art. 552).
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limitazione formale dei motivi di cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti da questa norma.
art. 603 c.p.p.
Invocato con riguardo ai vizi motivazionali dell'ordinanza di rigetto delle prove; la Corte ha ritenuto la motivazione contraddittoria e insufficiente nel giustificare il diniego delle acquisizioni (DVD,foto,testimoni).
art. 51 c.p.
Richiamato dal ricorrente come causa di esclusione della punibilità (verità, continenza espressiva, interesse pubblico); la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito tale causa perché ha ritenuto prioritario l'accertamento probatorio rimesso al giudice di rinvio.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, Amurri)
Principio secondo cui, nei delitti contro l'onore, la presenza contestuale dell'offeso e la possibilità di interlocuzione possono far ricadere il fatto nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata; in assenza di possibilità di replica diretta si configura invece la diffamazione. Usato per spiegare l'importanza probatoria della presenza fisica dell'offeso.
Massime di principio
- La valutazione della qualificazione tra ingiuria e diffamazione può dipendere dalla presenza fisica dell'offeso e dalla possibilità di immediata interlocuzione: se l'offeso è sotto il palco e può interloquire, la prospettazione può mutare rispetto al caso in cui l'offeso sia assente dal luogo dell'offesa.
- Quando la prova audiovisiva (foto/DVD) e le testimonianze sono idonee a determinare elementi decisivi sulla ricostruzione fattuale, il rigetto di tali mezzi probatori senza motivazione chiara e coerente può comportare annullamento della sentenza per vizio motivazionale.
- Le decisioni di merito (in particolare di rigetto di richieste istruttorie) devono contenere una motivazione non contraddittoria e specifica: il giudice d'appello non può limitarsi ad affermazioni genericamente negative quando la prova invocata serve anche a dimostrare datazione e contesto degli atti ripresi.
- La doglianza sulla genericità del capo di imputazione (art. 552 c.p.p.) è rilevante quando l'omissione di parti delle frasi contestate impedisce al difensore di conoscere il fatto contestato e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Le eccezioni relative all'esimente di verità/critica politica (art. 51 c.p. e collaborazioni con interesse pubblico) richiedono che il giudice esamini compiutamente il quadro probatorio: la mancata assunzione di prove può impedire la valutazione di tali cause di esclusione della responsabilità.
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