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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17003/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Blasi era stato condannato per diffamazione per frasi pronunciate durante un comizio (es.: "un delinquente, pagato con i soldi pubblici", riferito al dirigente di PS Giovanni Giudice). In cassazione ha contestato: 1) la genericità del capo di imputazione (art. 552 c.p.p.) e la nullità per ciò, con pregiudizio del diritto di difesa; 2) il mancato assunzione di prove testimoniali richieste dalla difesa e la mancata riapertura dell'istruttoria in appello (richieste relative anche a testi revocati in primo grado e a testi nuovi come Cappello e Smecca); 3) il rigetto, senza motivazione coerente, delle acquisizioni di foto e di un DVD ritenuti utili a dimostrare la presenza della persona offesa sotto il palco (circostanza che potrebbe cambiare la qualificazione del reato o integrare la provocazione); 4) l'applicabilità dell'art. 51 c.p. (verità dei fatti, continenza espressiva e interesse pubblico) in relazione al contesto elettorale e alla critica di atti di indagine della DDA.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, il secondo e il terzo motivo (pregiudiziali rispetto agli altri) perché la presenza della persona offesa sotto il palco e la relativa prova audiovisiva/testimoniale potevano mutare radicalmente la qualificazione del fatto (injuria vs diffamazione, possibile provocazione). Ha censurato la contraddittorietà dell'ordinanza che aveva rigettato l'acquisizione del DVD e le richieste istruttorie, osservando che la Corte territoriale non ha fornito motivazione coerente circa la non pertinenza del materiale e circa l'impossibilità di accertarne la data. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Contestata dal ricorrente per presunta genericità del capo di imputazione; la Corte non ha deciso definitivamente sul profilo ma il motivo è stato richiamato nella ricostruzione dei motivi di impugnazione.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla nullità derivante da vizi del capo di imputazione (collegato alla contestazione di cui all'art. 552).

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limitazione formale dei motivi di cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti da questa norma.

  • art. 603 c.p.p.

    Invocato con riguardo ai vizi motivazionali dell'ordinanza di rigetto delle prove; la Corte ha ritenuto la motivazione contraddittoria e insufficiente nel giustificare il diniego delle acquisizioni (DVD,foto,testimoni).

  • art. 51 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come causa di esclusione della punibilità (verità, continenza espressiva, interesse pubblico); la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito tale causa perché ha ritenuto prioritario l'accertamento probatorio rimesso al giudice di rinvio.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, Amurri)

    Principio secondo cui, nei delitti contro l'onore, la presenza contestuale dell'offeso e la possibilità di interlocuzione possono far ricadere il fatto nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata; in assenza di possibilità di replica diretta si configura invece la diffamazione. Usato per spiegare l'importanza probatoria della presenza fisica dell'offeso.

Massime di principio

  • La valutazione della qualificazione tra ingiuria e diffamazione può dipendere dalla presenza fisica dell'offeso e dalla possibilità di immediata interlocuzione: se l'offeso è sotto il palco e può interloquire, la prospettazione può mutare rispetto al caso in cui l'offeso sia assente dal luogo dell'offesa.
  • Quando la prova audiovisiva (foto/DVD) e le testimonianze sono idonee a determinare elementi decisivi sulla ricostruzione fattuale, il rigetto di tali mezzi probatori senza motivazione chiara e coerente può comportare annullamento della sentenza per vizio motivazionale.
  • Le decisioni di merito (in particolare di rigetto di richieste istruttorie) devono contenere una motivazione non contraddittoria e specifica: il giudice d'appello non può limitarsi ad affermazioni genericamente negative quando la prova invocata serve anche a dimostrare datazione e contesto degli atti ripresi.
  • La doglianza sulla genericità del capo di imputazione (art. 552 c.p.p.) è rilevante quando l'omissione di parti delle frasi contestate impedisce al difensore di conoscere il fatto contestato e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • Le eccezioni relative all'esimente di verità/critica politica (art. 51 c.p. e collaborazioni con interesse pubblico) richiedono che il giudice esamini compiutamente il quadro probatorio: la mancata assunzione di prove può impedire la valutazione di tali cause di esclusione della responsabilità.

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