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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29998/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dagli inviti di pagamento emessi per il recupero del contributo unificato dovuto in relazione a due giudizi tributari. I contribuenti avevano impugnato tali atti davanti al giudice tributario, sostenendo che il contributo fosse stato richiesto illegittimamente o in misura errata. In cassazione hanno articolato quattro motivi: (1) nullità o insufficienza della motivazione della sentenza d'appello, ritenuta troppo concisa e tale da non rendere comprensibile il thema decidendum e le ragioni della decisione; (2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza per la stessa ragione; (3) violazione degli artt. 9 e 13 del d.P.R. 115/2002 e questione di legittimità costituzionale per contrasto con artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., perché il contributo unificato sarebbe un ostacolo all’accesso alla giustizia, non parametrato alla capacità contributiva e privo di meccanismi adeguati di rimborso; (4) violazione delle medesime norme perché, in caso di ricorso cumulativo contro più atti, il contributo sarebbe dovuto sul valore complessivo della lite e non separatamente per ciascun atto impugnato.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi sulla motivazione: la sentenza di merito, pur sintetica, esisteva e non era mancante; inoltre, ove la doglianza fosse riqualificata come vizio motivazionale, operava la preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non superata dai ricorrenti. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, reputando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del contributo unificato, qualificato come prelievo coattivo collegato al servizio giudiziario e compatibile con gli artt. 3, 24, 53 e con i principi unionali. Infine, ha respinto il quarto motivo, affermando che, nei ricorsi tributari cumulativi proposti prima della riforma del 2013/2015, il contributo va calcolato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, secondo l’orientamento già consolidato della Corte. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza liquidazione delle spese per mancata costituzione della parte intimata; è stato però dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure sulla motivazione sono state ritenute non correttamente sussunte nei numeri 3 e 4; riqualificate eventualmente nel n. 5, sono risultate inammissibili per la preclusione della doppia conforme.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro della dedotta insufficienza motivazionale, ma la Corte esclude che la sentenza fosse mancante di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione sintetica; la Corte esclude la violazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, in presenza di doppia conforme.

  • art. 9 d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato è qualificato come prelievo coattivo collegato al finanziamento delle spese degli atti giudiziari e alla fruizione del servizio giudiziario.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È confermata la legittimità della disciplina del contributo unificato e della sua commisurazione per scaglioni di valore.

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per affermare che nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato; la modifica legislativa viene letta come chiarificatrice di un criterio già vigente.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 546/1992

    Nel ricorso cumulativo tributario il valore della lite si determina in relazione al singolo atto impugnato, con conseguente calcolo del contributo per ciascun atto.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il cumulo del valore; la Corte non accoglie tale impostazione in materia tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina del contributo unificato non è ritenuta irragionevole o discriminatoria.

  • art. 24 Cost.

    Il contributo unificato non è considerato ostacolo apprezzabile al diritto di difesa, perché non condiziona l’ammissibilità dell’azione.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva non è ritenuto applicabile alle spese di giustizia come il contributo unificato.

  • art. 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è ritenuta infondata anche sotto questo parametro.

  • art. 204-bis, comma 30, d.lgs. 285/1992

    Richiamato solo in via comparativa: la declaratoria di illegittimità costituzionale riguardava la cauzione con effetto preclusivo sull’ammissibilità del ricorso, situazione diversa dal contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito non è censurabile come omessa motivazione se un provvedimento esiste ed esprime, anche in forma sintetica, la ragione del decisum; la totale mancanza di motivazione va distinta dalla motivazione apparente o insufficiente, e la relativa censura deve essere correttamente incanalata nei pertinenti motivi di ricorso.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il contributo unificato ha natura di prelievo coattivo collegato al servizio giudiziario e non è soggetto, nei medesimi termini delle imposte ordinarie, al parametro della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
  • L'omesso versamento del contributo unificato non determina, di per sé, l'inammissibilità del ricorso, a differenza delle ipotesi in cui il mancato pagamento è espressamente previsto come condizione di procedibilità o ammissibilità dell'azione.
  • Nel processo tributario, il ricorso cumulativo contro più atti mantiene l'autonomia dei singoli atti impugnati ai fini del valore della lite e il contributo unificato va determinato per ciascun atto, salvo diversa disciplina sopravvenuta espressamente applicabile.
  • La disciplina del contributo unificato, anche in rapporto al patrocinio a spese dello Stato e alle esenzioni previste dalla legge, non viola di regola gli artt. 3 e 24 Cost. quando non preclude in concreto l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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