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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29661/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per aver inviato via PEC al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un esposto contenente espressioni critiche e offensive nei confronti dell'avv. Cinzia Rotta, capo dell'Ufficio legale dell'Ateneo, contestandone la diligenza professionale, la gestione del contenzioso e comportamenti intimidatori. Penzo Doria impugnava la sentenza sostenendo, in sintesi, che l'esposto rientrava nell'esercizio del diritto di critica e nella presentazione di un esposto disciplinare (invocando la scriminante di cui all'art. 51 c.p.), che le affermazioni dovevano essere interpretate come critica finalizzata al controllo deontologico, e lamentando anche vizi di motivazione e valutazione della prova.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, pur avendo le espressioni contenute nell'esposto portata offensiva, la condotta sia stata scriminata dall'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.). Ha valorizzato il contesto complessivo, l'incarico e la delibera del Consiglio di Amministrazione che hanno legittimato l'invio dell'esposto al Consiglio dell'Ordine per verifiche deontologiche, e ha ritenuto rispettato il requisito della continenza in funzione della finalità di segnalazione. Sulla base di ciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha ritenuto assorbite le altre doglianze; conseguentemente la condanna è stata rimossa per la scriminante dell'art. 51 c.p.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma delittuosa applicata in primo grado per la diffamazione: la Corte ha analizzato la portata offensiva degli enunciati ma ha ritenuto che, nel caso concreto, la condotta fosse scriminata dall'esercizio del diritto di critica.

  • art. 51 cod. pen.

    Ragion d'essere della decisione: la scriminante per l'esercizio di un diritto (diritto di critica / dovere di segnalazione) è stata ritenuta applicabile perché l'esposto era finalizzato al controllo deontologico, inviato a un organo competente su delibera del Consiglio di Amministrazione e le formule usate risultavano funzionali a quella finalità.

  • art. 598 cod. pen.

    Richiamata nel ricorso (motivazione difensiva) in relazione alle offese in sedi disciplinari; la Corte, tuttavia, si è concentrata sull'applicabilità dell'art. 51 c.p. quale scriminante più idonea al caso.

  • art. 21 Cost.

    Principio costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero (diritto di critica) utilizzato dal giudice come parametro di bilanciamento tra libertà di critica e tutela della reputazione.

  • art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamati come motivi di doglianza sull'errata applicazione della legge penale e sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto però assorbite le altre censure dopo avere accolto il motivo principale fondato sull'art. 51 c.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione a presunte carenze motivazionali e di valutazione probatoria; la Corte non ha esaminato analiticamente questo profilo essendo assorbito dall'accoglimento del motivo principale.

Massime di principio

  • L'invio di un esposto a un organo disciplinare contro un professionista, quando è finalizzato al controllo deontologico e inviato all'organo competente, può rientrare nell'esercizio del diritto di critica e quindi essere scriminato dall'art. 51 c.p.
  • La valutazione della scriminante richiede l'esame del contesto complessivo: destinatario dell'atto, funzione perseguita (tutela di un interesse pubblico/organico), eventuale mandato o delibera che legittima l'iniziativa e il tenore complessivo del testo.
  • Il requisito della continenza non vieta espressioni dure se esse risultano effettivamente funzionali alla critica e alla segnalazione deontologica; restano invece punibili le aggressioni gratuite non pertinenti agli scopi di controllo o ripetutamente denigratorie.
  • L'erroneità della convinzione del segnalante circa la sussistenza di fatti illeciti non esclude automaticamente la scriminante, a condizione che non vi sia dolo di rappresentazione di fatti falsi e che la segnalazione sia effettuata in buona fede e con finalità di controllo.
  • L'incarico istituzionale o la delibera di un organo che autorizza la segnalazione rafforza la legittimità dell'iniziativa e può influenzare favorevolmente la valutazione della scriminante.

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