Sentenza n. 115/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e rimozione e rimessa in pristino dei luoghi reg. gen. n. 2, comunicata a mezzo pec ai ricorrenti in data 1 giugno 2022 con la quale il Comune di Pognana Lario ordina: “di provvedere, ai sensi dell'art. 31 c. 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, così come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, alla demolizione e rimozione delle opere realizzate in assenza di titoli abilitativi, indicate in premessa (…) entro il termine di 90 giorni con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza…”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare la legittimità dell'ordinanza impugnata. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione, rimozione e rimessione in pristino per opere realizzate in assenza di titoli abilitativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente e la persona fisica ricorrente hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Pognana Lario aveva ordinato, ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, la demolizione e rimozione, entro novanta giorni dalla notificazione, di opere ritenute realizzate in assenza di titoli abilitativi. Prima dell'udienza di trattazione, i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il testo non espone i motivi di illegittimità originariamente dedotti, poiché il giudice non ha esaminato il merito.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
di provvedere, ai sensi dell'art. 31 c. 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, così come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, alla demolizione e rimozione delle opere realizzate in assenza di titoli abilitativi
La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse alla sua ulteriore coltivazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esame delle censure di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione equitativa del giudice.
Come è indicizzato
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