Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 771/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, recante la condanna al risarcimento delle retribuzioni e al riconoscimento giuridico di periodi di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 novembre 2017, notificata all'amministrazione il 24 gennaio 2018 e successivamente passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe potuto percepire negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 quale assistente amministrativo, nonché al riconoscimento, ai fini giuridici, del medesimo periodo di servizio. La ricorrente ha dedotto la persistente inottemperanza, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, chiedendo l'adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti, senza compenso. Il TAR non ha applicato immediatamente la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a., in considerazione dell'esiguità dell'importo, riservandone l'eventuale applicazione su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata immediatamente per l'esiguità dell'importo, con riserva di successiva determinazione in caso di perdurante inottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina della condanna alle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • La persistente mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione statale, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e recante obblighi patrimoniali integra inottemperanza, accertabile dal giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'inottemperanza sia documentata e l'amministrazione non contesti il mancato adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata immediatamente: il giudice può negarla allo stato, valutando in concreto anche l'esiguità dell'importo dovuto, e riservarne l'eventuale applicazione su istanza della parte in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.