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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2206/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) censura della qualificazione e della motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale: si lamenta la mancata prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che i documenti non erano occultati e che la consistenza dei beni risultava dal contratto di affitto d'azienda; inoltre deduce che, al più, si sarebbe trattato di bancarotta semplice per omessa o incompleta tenuta delle scritture. 2) censura della determinazione dello stato di decozione e della qualificazione della condotta come aggravamento del dissesto per mancata richiesta di fallimento: sostiene che la società era inattiva dal 2010 e che il contratto di affitto aveva prodotto reddito fino al 2011, mentre il fallimento è del 2013, con l'ulteriore (poco chiaro) rilievo che un'anticipata iniziativa dell'imprenditore non avrebbe impedito l'incremento delle passività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze di merito avevano correttamente ricostruito i fatti: esistenza di un contratto di affitto d'azienda (2005), esposizione verso le banche già nel 2010, licenziamento dei dipendenti, emigrazione del ricorrente in Messico nel 2011, dichiarazione di fallimento nel 2013, immobile quasi privo di arredi, assenza delle scritture contabili presso la sede sociale e impossibilità per il curatore di recuperarle. Tali elementi, uniti alla ricomparsa di alcune scritture solo nel 2019 dopo l'avvio del processo, sono stati ritenuti idonei a provare il dolo specifico e l'integrazione della bancarotta fraudolenta documentale (ossia l'omissione/occultamento delle scritture con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale). Quanto alla seconda censura, i giudici hanno motivato adeguatamente che il ritardo nel promuovere la dichiarazione di fallimento ha aggravato il dissesto per assunzione di nuove obbligazioni (sanzioni fiscali) e per il maturare di interessi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 LF

    Richiamato come norma relativa alle fattispecie fallimentari: qui la Corte lo utilizza nella qualificazione della condotta dell'imputato come idonea ad aggravare il dissesto della società omettendo di promuovere la dichiarazione di fallimento

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma procedurale che ha consentito la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; utilizzata per la conclusione di inammissibilità del ricorso

  • Cass. Sez. 5, Sent. n. 18320 del 07/11/2019 (Rv. 279179)

    Precedente di legittimità citato per il principio secondo cui l'omessa tenuta delle scritture interne integra bancarotta fraudolenta documentale (e non semplice) quando l'omissione abbia lo scopo di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali

Massime di principio

  • L'occultamento o la mancata messa a disposizione delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale quando vi sia prova, anche indiziaria, che l'omissione è stata posta in essere con lo scopo di danneggiare i creditori e impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale.
  • La riemersione tardiva di documenti (soprattutto dopo l'avvio del processo) costituisce elemento indiziario del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
  • La distinzione fra bancarotta semplice e fraudolenta documentale dipende dal dolo: la semplice mancata tenuta delle scritture è bancarotta semplice se non è provato l'intento di pregiudicare i creditori; se invece l'omissione è strumentale a tale pregiudizio, la fattispecie è fraudolenta.
  • Il mancato tempestivo ricorso alla procedura concorsuale da parte dell'imprenditore può integrare aggravamento del dissesto se il ritardo determina l'assunzione di nuove obbligazioni o il maturare di oneri (sanzioni, interessi) che peggiorano la massa dei creditori.
  • Motivi di impugnazione generici, reiterativi o poco chiari sono destinati all'inammissibilità in Cassazione: è necessario contestare specifici vizi di diritto o errori di motivazione adeguatamente delimitati.

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