Cassazione Civile, Ordinanza n. 18145/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007, con cui venivano recuperati a tassazione IRPEF, IRAP e IVA in relazione a costi ritenuti indeducibili e alla corrispondente IVA detraibile, collegati a lavori per la costruzione di un complesso residenziale commissionato a una società appaltatrice. L’Ufficio contestava, tra l’altro, che alcune fatture emesse da società subappaltatrici fossero riferibili a operazioni non adeguatamente provate e che tali società fossero mere cartiere. In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione, ma in appello la CTR aveva accolto il gravame dell’Agenzia, valorizzando la mancata conservazione/documentazione della contabilità relativa all’appalto e la conseguente impossibilità di dimostrare i costi. In cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione delle norme sulla tenuta e conservazione delle scritture contabili, sostenendo di non essere tenuto a conservare per dieci anni la documentazione dell’appalto; (2) motivazione apparente perché la CTR avrebbe affrontato un tema non devoluto e non adeguatamente censurato dall’Ufficio; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova circa la soggettiva inesistenza delle fatture; (4) motivazione apparente sulla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, ritenute peraltro irrilevanti; (5) omesso esame di fatti decisivi e ulteriore vizio motivazionale per non avere la CTR considerato specifiche difese volte a escludere la soggettiva inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il punto decisivo non era tanto l’obbligo formale di conservazione, quanto il fatto che il contribuente non aveva comunque provato la certezza, inerenza, determinatezza o determinabilità dei costi, onere che restava a suo carico ai fini della deduzione e della detrazione IVA. Ha respinto il secondo motivo perché la CTR aveva effettivamente motivato sul difetto di prova documentale e la motivazione non era apparente: esponeva in modo intellegibile le ragioni del decisum, richiamando l’inidoneità di una dichiarazione di professionista e dei pagamenti delle rate di mutuo come prova dei costi. Ha disatteso anche il terzo, il quarto e il quinto motivo perché la questione della soggettiva inesistenza delle fatture non costituiva la ratio della ripresa, ma solo un elemento indiziario; la decisione si fondava invece sulla mancata documentazione dei costi. Di conseguenza, è rimasta ferma la statuizione di merito della CTR, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte distingue i vizi di violazione di legge dalle censure che, in realtà, tendono a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per i motivi relativi a nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2214 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di tenuta delle scritture contabili.
art. 2220 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di conservazione delle scritture contabili.
art. 22 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di conservazione della contabilità.
art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in tema di accertamento e contestazione della deducibilità/detraibilità dei costi e dell’IVA.
art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa limitazione degli obblighi documentali.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di rinvio alle norme del processo civile nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per pretesa ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stato vizio in tal senso.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta mancanza di motivazione della sentenza di merito.
art. 342 c.p.c.
Richiamato in relazione all’adeguatezza delle censure di appello e al tema della devoluzione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che gravava sul contribuente la prova dei costi dedotti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di accertamento delle imposte dirette e dei requisiti di deducibilità dei costi.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di detrazione IVA, subordinata alla prova della reale esistenza e riferibilità delle operazioni.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di rettifica/accertamento IVA.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di avviso di accertamento IVA.
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina sulle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi e IVA, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’imposta presuppongono che il contribuente provi la reale esistenza delle operazioni e la loro certezza, inerenza, determinatezza o determinabilità; la mera allegazione non basta.
- L’onere della prova dei costi dedotti grava sul contribuente che intenda avvalersene; se la documentazione è carente o non idonea, il giudice può legittimamente disconoscere la deduzione e la detrazione IVA.
- La contestazione di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti può costituire un elemento indiziario dell’accertamento, ma se la ratio decidendi dell’atto e della sentenza è la mancata prova dei costi, le censure centrate solo sull’inesistenza soggettiva delle operazioni non colgono la decisione impugnata.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni per cui la prova è stata ritenuta insufficiente.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che attacca una parte della motivazione estranea o superflua rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di omesso esame o di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, quando la sentenza abbia già reso percepibile il percorso argomentativo essenziale.
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