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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31892/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per reati connessi ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), spaccio, estorsione e armi. Deduce carenza di motivazione per copia-incolla dell'ordinanza genetica e mancata valutazione autonoma delle indicazioni impartite dalla Corte di cassazione nel precedente annullamento parziale (con rinvio), nonché insufficiente prova del ruolo verticistico ascritto al Mendico. Segnala inoltre un errore materiale (citazione del coindagato Bonifacio) e chiede che la condotta sia riqualificata secondo l'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 (associazione per reati di lieve entità).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: l'utilizzo per incorporazione dell'ordinanza genetica non esclude una valutazione autonoma purché emergano conoscenza e rielaborazione critica degli atti; l'errore materiale su Bonifacio è stato considerato un lapsus calami privo di effetti sulla motivazione. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha chiarito che la contestazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 non era stata in realtà esclusa nei confronti di alcuni indagati ma assorbita nella più ampia contestazione per associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.), e ha valorizzato conversazioni intercettate, il modus operandi ripetuto, i legami familiari e la gestione territoriale dell'attività di spaccio per ritenere sussistente la gravità degli indizi. Ha altresì escluso la riqualificazione ex comma 6 dell'art. 74 ritenendo non di lieve entità i quantitativi e i proventi emersi. Quanto al ruolo apicale, il giudice ha ritenuto provvisoriamente dimostrata la posizione direttiva di Ettore Mendico sulla base di intercettazioni e di comportamenti indicativi di esercizio di poteri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Esaminata la contestazione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha valutato che la contestazione non risultava esclusa ma assorbita nella più ampia contestazione per associazione mafiosa, e ha ritenuto non applicabile la qualifica attenuata del comma 6 per non esserci esclusività di condotte di lieve entità

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Articolazione dei reati di detenzione e traffico di stupefacenti; il giudice ha confrontato i singoli reati valorizzando la pluralità e ripetitività dei reati fini come indice di organizzazione stabile

  • Codice penale, art. 416‑bis

    La contestazione per associazione mafiosa è stata ritenuta compatibile con la valutazione della gravità indiziaria e ha assorbito, ai fini dell'ordinanza, anche le condotte associative inerenti al narcotraffico

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6

    La riqualificazione in ipotesi di associazione finalizzata a fatti di lieve entità è stata esclusa alla luce dei quantitativi e dei proventi emersi, che non risultano compatibili con la lieve entità

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Riferimento giurisprudenziale usato per definire la nozione di fatti di lieve entità e la comparazione con le condotte concretamente accertate

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Disposizioni attuative c.p.p., art. 173, comma 1

    Limiti alla motivazione del ricorso in Cassazione e alla estensione delle censure, richiamati per delimitare le censure esaminate

  • Giurisprudenza di legittimità citata (massime)

    «si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta fra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»

    Richiamata per giustificare che la presenza di un'organizzazione stabile e di rapporti sinergici, anche senza formale struttura, può configurare associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Massime di principio

  • La tecnica di redazione per incorporazione di un provvedimento precedente non vizia automaticamente la decisione se dal nuovo provvedimento emerge una conoscenza e una rielaborazione critica degli atti
  • Un lapsus materiale (es. errata indicazione di un nome) non inficia la motivazione se il resto del provvedimento si riferisce chiaramente alla posizione del ricorrente
  • La mancata abbondanza di conversazioni sintomatiche del potere gerarchico può essere compensata da altri indici (modus operandi, divisione territoriale, rapporti familiari, interventi diretti su reclutamento o gestione) ai fini della gravità indiziaria sul ruolo apicale
  • La riqualificazione ex art. 74 comma 6 d.P.R. 309/1990 richiede che, in concreto, tutte le condotte associative siano di lieve entità; quantitativi e proventi riscontrabili anche in piccoli mercati locali possono escludere la lieve entità
  • La Corte richiede che la parte che censura dimostri non solo vizi formali ma anche l'effettiva incidenza di tali vizi sull'esito cautelare, ossia che un diverso esame avrebbe probabilmente determinato un esito differente
  • In fase cautelare l'accertamento della sussistenza di un'organizzazione stabile può fondarsi su elementi indiziari complessivi e sinergici, senza necessità di prove definitive riservate alla fase di merito

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