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Sentenza

Sentenza n. 5404/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7336/2025.

Giustizia amministrativa202601629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7336/2025, passata in giudicato, che riconosceva il beneficio annuale di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7336/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio di € 500,00 annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni del personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato svolto negli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 ottobre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 30 gennaio 2026, e il Ministero non vi aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi domandato la declaratoria dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo era passato in giudicato e che era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, pagando le spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale, e la parcella dovrà essere presentata nei termini indicati in motivazione. Ha inoltre disposto che gli atti del commissario siano depositati tramite PAT secondo la procedura indicata. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00, oltre accessori se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale non impugnato è rimasto ineseguito e risulta inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione per l'adempimento dell'amministrazione concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata in atti, e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento consentono al giudice di ordinare l'esecuzione integrale delle prestazioni riconosciute.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e fissare un termine per l'adempimento; l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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