Sentenza n. 5404/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7336/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7336/2025, passata in giudicato, che riconosceva il beneficio annuale di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7336/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio di € 500,00 annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni del personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato svolto negli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 ottobre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 30 gennaio 2026, e il Ministero non vi aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi domandato la declaratoria dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo era passato in giudicato e che era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, pagando le spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale, e la parcella dovrà essere presentata nei termini indicati in motivazione. Ha inoltre disposto che gli atti del commissario siano depositati tramite PAT secondo la procedura indicata. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00, oltre accessori se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale non impugnato è rimasto ineseguito e risulta inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione per l'adempimento dell'amministrazione concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Ai fini dell'ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata in atti, e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento consentono al giudice di ordinare l'esecuzione integrale delle prestazioni riconosciute.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e fissare un termine per l'adempimento; l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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