Sentenza del 14/06/2021 n. 2983 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Procedimento primo grado - Soggetto resistente - Concessionario riscossione - Costituzione tardiva - Sanzione inammissibilità - Esclusione - Diritto difesa - Compiuta salvaguardia - Difese proposte - Giudice tributario - Omesso esame - Rileva - Procedimento secondo grado - Appello Concessionario riscossione - Giudice tributario - Disamina ragioni gravame - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sulla regolarità della costituzione in giudizio del Concessionario della riscossione nel procedimento di primo grado: il Concessionario si era costituito tardivamente (oltre il termine dei 60 giorni dalla notifica del ricorso). Era in discussione se tale tardiva costituzione dovesse comportare la sanzione di inammissibilità delle sue difese o se fosse comunque possibile la costituzione oltre il termine a determinate condizioni (in particolare rispetto al termine dei 20 giorni antecedenti la trattazione per il deposito documentale).
La decisione
La Corte ha stabilito che la costituzione in giudizio del Concessionario della riscossione può avvenire anche oltre il termine dei 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine dei 20 giorni precedenti la trattazione per il deposito documentale. Non è prevista una sanzione automatica di inammissibilità per la tardiva costituzione della parte resistente; tuttavia, a tutela del diritto di difesa del ricorrente, il giudice tributario è legittimato ad omettere l'esame delle difese proposte dal Concessionario se la tardiva costituzione provoca una situazione di pregiudizio processuale. Tale omissione non impedisce al Concessionario di proporre e sviluppare le stesse difese in sede di gravame (secondo grado), anche qualora sia lo stesso Concessionario a proporre appello.
Norme richiamate
d. lgs. 546/1992, art. 23, comma 1
Disciplina i termini e le modalità di costituzione e partecipazione delle parti nel processo tributario; interpretata nel senso che la normativa non prevede una sanzione automatica di inammissibilità per la tardiva costituzione del resistente, lasciando al giudice margini per tutelare il diritto di difesa.
d. lgs. 546/1992, art. 32, comma 1
Regola il deposito documentale prima della trattazione (termine dei 20 giorni antecedenti la trattazione). Interpretato come termine cruciale: la costituzione tardiva del Concessionario è ammissibile se compatibile con il rispetto di tale termine, a tutela della tempestività delle prove e del contraddittorio.
Massime di principio
- La tardiva costituzione del resistente non comporta automaticamente l'inammissibilità delle sue difese: è necessario valutare l'effettivo pregiudizio al contraddittorio.
- Se la costituzione avviene oltre i 60 giorni ma consente il deposito entro i 20 giorni precedenti la trattazione, la costituzione è valida e le difese vanno esaminate.
- Se la tardiva costituzione impedisce una compiuta salvaguardia del diritto di difesa del ricorrente, il giudice può omettere l'esame delle difese introdotte tardivamente.
- Le difese non esaminate per tardività in primo grado possono essere comunque riproposte dal Concessionario in sede di appello; dunque la soluzione è proporzionale e non definitiva.
- Per il Concessionario: è buona prassi costituirsi tempestivamente o, almeno, depositare documentazione entro il termine dei 20 giorni prima dell'udienza per evitare la decurtazione delle difese in primo grado.
- Per il contribuente: segnalare tempestivamente eventuale pregiudizio derivante da costituzione tardiva e chiedere che il giudice valuti l'omissione dell'esame delle difese tardive qualora sussista un concreto nocumento al diritto di difesa.
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