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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22196/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti, quali terze interessate, hanno impugnato il decreto del 06/07/2021 che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di conti deposito intestati a PALLADINI e GRANATO e di un immobile intestato a GRANATO. I motivi principali denunciati sono la violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 159/2011 e la mancanza/insufficienza di motivazione: la Corte territoriale avrebbe espresso una motivazione apparente e generica circa una 'sperequazione patrimoniale' senza quantificarla o indicare elementi indiziari concreti dell'illecita provenienza, non avrebbe valutato adeguatamente le prove dichiarative e le spiegazioni difensive (dazioni, regali, affitti, vincite, risarcimenti, pagamenti di mutuo), e avrebbe fatto ricorso a presunzioni di intestazione fittizia basate soltanto sul rapporto di coniugio senza elementi aggiuntivi che dimostrino la disponibilità dei beni in capo ai proposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati per vizio di motivazione. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse generica, stereotipata e incapace di spiegare il nesso logico-fattuale tra i fatti e la conclusione di sproporzione e provenienza illecita; ha evidenziato la mancata analisi delle prove difensive e l'uso ingiustificato di presunzioni circa la disponibilità dei beni in capo ai proposti. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato annullato con rinvio ad altra sezione del giudice di merito per un nuovo esame, con l'indicazione di valutare analiticamente le allegazioni difensive e le condizioni di effettiva capacità economica dei terzi, in conformità al corretto significato dell'art. 19 d.lgs. 159/2011.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento ablatorio; la sentenza censura una motivazione apparente o insufficiente rispetto ai requisiti richiesti dalla norma per la confisca preventiva

  • art. 19 d.lgs. 159/2011

    Non istituisce una presunzione automatica di disponibilità dei beni in capo al proposto; consente di indirizzare indagini speciali sui familiari conviventi, ma la mera titolarità formale e il rapporto di coniugio non bastano a dimostrare la riconducibilità senza ulteriori elementi di fatto e analisi della capacità economica del terzo

  • art. 26, comma 2 d.lgs. 159/2011

    Richiamata come fonte delle specifiche presunzioni che, se presenti, giustificano misure particolari; al di fuori di tali presunzioni occorrono elementi probatori concreti

  • art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla violazione di legge; la Corte ricostruisce il vizio come violazione di legge determinata da motivazione carente o apparente

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di cassazione relativo alla mancanza o insufficienza della motivazione; la Corte individua in tale vizio la ragione di annullamento

Massime di principio

  • La mera intestazione formale di beni a un familiare convivente non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che i beni appartengano al proposto: occorrono elementi fattuali aggiuntivi che giustifichino la fittizietà dell'intestazione
  • Nei procedimenti di prevenzione il giudice deve offrire una motivazione analitica e non stereotipata: quando si invoca la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, bisogna quantificare la sproporzione e valutare espressamente le prove difensive (regali, donazioni, redditi leciti successivi, proventi di locazione, vincite, risarcimenti, ecc.)
  • L'art. 19 d.lgs. 159/2011 autorizza indagini particolari sui familiari conviventi ma non ribalta il principio di prova: l'accertamento della provenienza illecita e della riconducibilità dei beni al proposto richiede un nesso causale e indizi concreti
  • In presenza di motivazione generica o omissione nella valutazione delle deduzioni difensive, la Cassazione annullerà e rinvierà per un nuovo giudizio piuttosto che confermare la confisca
  • Difesa e giudice di merito devono documentare e confrontare in modo puntuale le fonti di reddito lecite dichiarate e le modalità di acquisizione dei beni; l'assenza di redditi dichiarati può essere indizio ma non prova sufficiente della provenienza illecita senza ulteriori elementi

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