Ordinanza n. 1027/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento del parziale diniego di accesso “implicito” nella nota della Direzione Provinciale di Siracusa del 17/12/2025 (prot. n. 163217), con la quale l'Amministrazione ha fornito solo uno dei tre documenti richiesti; per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con istanza di accesso del 12/11/2025, prot. n. 147668; e per la condanna dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., a consentire il suddetto accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parziale diniego implicito di accesso contenuto nella nota dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2025, che ha osteso soltanto uno dei tre documenti richiesti
Esito
La controversia
Il condominio ha presentato un'istanza di accesso documentale chiedendo copia di tre documenti relativi allo scarto di una comunicazione per l'esercizio dell'opzione prevista dagli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020, all'eventuale istanza di riesame o impugnazione dello scarto presentata da un professionista e alla delega per la presentazione delle istanze. L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso soltanto la ricevuta di annullamento degli effetti della comunicazione, dichiarando di inviare gli atti in proprio possesso per i quali era stato autorizzato l'accesso. Il ricorso contesta il mancato rilascio degli altri due documenti e chiede l'accertamento del diritto di accesso, con conseguente ordine all'amministrazione di consentire la visione e l'estrazione di copia.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso. Ha disposto un adempimento istruttorio, ordinando all'Agenzia delle Entrate di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza chiarimenti documentati sul significato della nota di riscontro. In particolare, l'amministrazione dovrà precisare se i due documenti non ostesi non siano detenuti dall'ufficio oppure se esistano e siano nella disponibilità dell'amministrazione ma siano stati sottratti all'accesso per effetto di una mancata autorizzazione. Il Collegio ha ritenuto la motivazione dell'amministrazione criptica e non idonea a rendere comprensibili le ragioni della mancata ostensione. La trattazione è stata differita all'udienza camerale del 24 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 116, comma 4, c.p.a.
condanna dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., a consentire il suddetto accesso
La disposizione è richiamata quale base della domanda di condanna dell'amministrazione a consentire l'accesso; l'ordinanza non decide ancora tale domanda.
artt. 119 e 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
esercizio per l'opzione di cui agli art. 119 e 121 D.L. 34 del 19 maggio 2020
Le disposizioni individuano l'ambito sostanziale dei documenti richiesti, relativi all'esercizio dell'opzione fiscale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione riscontra un'istanza di accesso ostendendo solo parte dei documenti richiesti, deve indicare in modo chiaro e comprensibile le ragioni della mancata ostensione della documentazione residua.
- Una formula amministrativa che dichiari genericamente di trasmettere gli atti presenti in ufficio per i quali sarebbe stato autorizzato l'accesso è insufficiente se non consente di comprendere se i documenti mancanti siano inesistenti o non detenuti, ovvero esistenti ma sottratti all'accesso per ragioni ostative.
- In presenza di un riscontro amministrativo ambiguo sulle ragioni del diniego parziale, il giudice dell'accesso può disporre chiarimenti documentati sull'effettiva disponibilità degli atti e sulle ragioni della mancata ostensione prima di decidere la controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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