Sentenza n. 13405/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 46586, conseguito in Spagna, finalizzato all’insegnamento per la classe di concorso ADAA- SPEC. SOSTEGNO SCUOLE DELL’INFANZIA- ADEE SPEC. SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA, inoltrata dalla ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 9 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato telematicamente il 9 settembre 2025 un’istanza per il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria, del titolo di specializzazione conseguito in Spagna. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la scadenza dei termini per la conclusione del procedimento, lamentando anche l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che risultasse adottato alcun provvedimento espresso né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine previsto senza pronuncia dell’Amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere con un atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e senza compenso. Nel definire il procedimento, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00, oltre oneri e accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso; l’inerzia successiva alla presentazione dell’istanza integra silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il giudizio avverso il silenzio consente di accertare l’inadempimento dell’Amministrazione e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso, anche mediante nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare l’obbligo di provvedere e il silenzio-inadempimento, salvo che l’Amministrazione dimostri l’assenza di un obbligo giuridico di pronunciarsi.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
- L’accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento comporta l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza che ciò implichi necessariamente l’obbligo di accogliere l’istanza nel merito.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine giudiziale.
- Nel procedere al riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai pertinenti principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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