Cassazione Civile, Sentenza n. 14341/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2008 per ritenute non operate su pensione di anzianità INPS (importo ritenute contestate €5.593). Il ricorrente, cittadino italiano residente in Brasile, deduceva: 1) che la prestazione fosse qualificabile come pensione pagata nel quadro del sistema di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 19 della Convenzione Italia-Brasile (esente dall'imposizione italiana); 2) vizi di forma e procedurali dell'atto (sottoscrizione da funzionario decaduto, mancata specificità dell'appello dell'Amministrazione, omissione di verifica dell'INPS da parte dell'Agenzia); 3) deduceva anche la difficoltà interpretativa della normativa e l'affidamento creato dalle indicazioni dell'INPS per chiedere l'esclusione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Toniati (conservando la decisione della CTR che aveva ritenuto imponibile la pensione in base all'art. 18 della Convenzione) e ha respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia. In particolare: la Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla sottoscrizione dell'atto poiché sollevata per la prima volta in appello; ha respinto l'argomento che l'Agenzia fosse obbligata a contattare l'INPS prima di notificare l'avviso; ha confermato che la pensione di anzianità erogata dall'INPS costituisce prestazione di previdenza (art. 18) e non di sicurezza sociale (art. 19) e quindi è esente in Italia solo fino a 5.000 USD, essendo imponibile in Italia per la quota eccedente; ha però condiviso la sussistenza di incertezza interpretativa rilevante ai fini delle sanzioni e, come la CTR, ha ritenuto corretto annullare le sanzioni. Spese compensate e disposto il versamento del doppio contributo da parte del ricorrente ove previsto.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Brasile sul contrasto alle doppie imposizioni (3.10.1978), art. 18
"1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi... L'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti. 2. Ai fini del presente articolo: a) l'espressione «pensioni ed altre remunerazioni analoghe» designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego..."
Le pensioni periodiche erogate dopo il collocamento a riposo rientrano nella nozione di "pensioni e altre remunerazioni analoghe" e, salvo art.19, sono esenti in Italia solo fino a 5.000 USD; la quota eccedente è imponibile in entrambi gli Stati.
Convenzione tra Italia e Brasile sul contrasto alle doppie imposizioni (3.10.1978), art. 19
"4. Le pensioni pagate nel quadro di un sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in quest'ultimo Stato"
Le pensioni erogate nell'ambito di un sistema di sicurezza sociale (pensioni sociali, prestazioni di assistenza per particolari stati di bisogno) sono imponibili soltanto nello Stato di residenza; non rientrano, invece, le prestazioni previdenziali basate su contributi individuali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Norma sulla sottoscrizione degli atti impositivi; contestazioni sulla validità della sottoscrizione non possono essere sollevate per la prima volta in appello (principio affermato dalla Corte).
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 62
Art.53 riguarda i requisiti del ricorso in appello (motivi specifici); la Corte conferma che la riproposizione in appello di argomentazioni già svolte in primo grado può assolvere tale onere. Art.62 (procedura e termini) è stato invocato nelle censure procedurali.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma procedurale che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione usati per formulare i vari capi di ricorso.
Normativa sulle sanzioni tributarie (richiami: D.Lgs. n. 472/1997 e D.Lgs. n. 471/1997 citati)
Richiamate in relazione alla possibilità di annullamento delle sanzioni quando sussista incertezza interpretativa; la Corte ha ritenuto che l'incertezza dimostrata dall'orientamento mutato dell'Amministrazione fiscale giustificasse l'annullamento delle sanzioni.
Massime di principio
- Pensioni erogate da enti previdenziali in seguito al collocamento a riposo e basate su contributi individuali vanno generalmente qualificate come prestazioni di "previdenza" (art. 18 della Convenzione) e non come "sicurezza sociale" (art. 19): sono esenti in Italia fino a 5.000 USD; la parte eccedente resta imponibile in Italia.
- Le prestazioni assistenziali o le pensioni sociali destinate a soddisfare particolari stati di bisogno (invalidità, cecità, assegni di assistenza) rientrano nella nozione di "sistema di sicurezza sociale" e sono imponibili solo nello Stato di residenza (art.19).
- Eccezioni formali sull'autenticità o legittimazione della sottoscrizione di un avviso di accertamento devono essere dedotte nel primo grado: sollevarle per la prima volta in appello è in genere inammissibile.
- L'Amministrazione finanziaria non è obbligata a cercare contatti preventivi con altri enti pubblici (es. INPS) prima di notificare un avviso di accertamento; tuttavia l'affidamento del contribuente su informazioni di altra P.A. può essere rilevante ai fini della quantificazione o dell'esenzione dalle sanzioni.
- In tema di sanzioni tributarie, l'esistenza di incertezza interpretativa, specialmente se dimostrata da mutamenti di orientamento dell'Amministrazione o da assenza di consolidato indirizzo giurisprudenziale, costituisce un valido elemento per l'annullamento o la mitigazione delle sanzioni.
- In appello la riproposizione delle stesse argomentazioni svolte in primo grado può soddisfare l'onere di motivazione specifica dell'impugnazione da parte dell'Amministrazione, data la natura pienamente devolutiva dell'appello in materia tributaria.
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