Cassazione Penale, Sentenza n. 13903/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico). Il ricorrente deduceva un unico motivo articolato: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) per inosservanza dell'art. 627, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 275, comma 3 e 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; inoltre lamentava omissione di indagine sui quattro elementi indicati dalla Cassazione in precedenza (ruolo concreto nell'impresa, grado e durata della partecipazione, contributo alla compagine sociale, intensità del dolo) e mancata motivazione rafforzata dopo l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere la pronuncia di annullamento, poiché nel corso del processo il GIP ha sostituito la misura cautelare con gli arresti domiciliari (provvedimento del 17 dicembre 2025), ossia il risultato che il ricorrente avrebbe ottenuto con l'impugnazione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'interesse a proseguire l'impugnazione sussiste solo se dedotto specificamente e motivatamente (anche in vista di futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione). Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state disposte condanne alle spese né obblighi di versamento alla Cassa per le ammende, atteso che il venir meno dell'interesse non è da considerarsi soccombenza e non è imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come base per la censura di violazione di legge; la Corte la registra tra i motivi ma non entra nel merito perche' dichiara l'inammissibilità per carenza di interesse.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per il vizio di motivazione; la Corte non si pronuncia sul merito del vizio in ragione dell'assenza di interesse all'impugnazione.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente (testo indicato nel ricorso); la Corte non valuta la presunta inosservanza sostanziale perche' il processo di legittimità si estingue per sopravvenuta mancanza di interesse.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle deduzioni sul vizio di motivazione e alle ragioni di impugnazione; la Corte non esamina nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente fra quelle connesse al controllo di motivazione; la Corte non procede all'accertamento materiale delle censure perche' dichiara il ricorso inammissibile.
Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
"in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato"
Principio applicato dalla Corte per valutare l'esistenza dell'interesse a proseguire il ricorso: l'interessato deve dedurre specificamente e motivatamente il pregiudizio futuro (es. utilità per una domanda di riparazione) perche' l'impugnazione non sia considerata priva di interesse.
Sez. 5, n. 30252 del 15/07/2025 (dep. 04/09/2025), Rv. 288594 - 01
Giurisprudenza richiamata per il principio che la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, se derivante da causa non imputabile al ricorrente, esclude la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa per le ammende, non configurando situazione di soccombenza.
Massime di principio
- Se durante il pendente giudizio di cassazione il risultato concreto richiesto dall'impugnazione (es. sostituzione della misura cautelare) viene ottenuto, il ricorso può diventare inammissibile per mancanza di interesse attuale e concreto.
- Per mantenere l'interesse a proseguire un ricorso avverso misure cautelari divenute inefficaci o revocate è necessario dedurre specificamente e motivatamente il pregiudizio futuro che si intende evitare (ad es. finalità risarcitoria), indicandolo in modo concreto nel ricorso.
- La Corte, quando dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non entra nel merito delle censure sostanziali e non si pronunci sulle norme sostanziali dedotte.
- La sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente esclude di regola la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
- Dopo un annullamento con rinvio, il giudice di merito deve motivare in modo rafforzato rispetto alle questioni indicate dalla Cassazione: se il ricorrente lamenta omissioni, è opportuno indicare espressamente gli elementi di fatto omessi e il concreto pregiudizio derivante dall'omissione.
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