Cassazione Penale, Sentenza n. 24650/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale dal 11/01/2021 al 07/01/2022. La misura era stata disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in relazione a un'aggressione del 14/10/2000 (tentato omicidio e violenza privata). Le principali prove a sostegno della misura erano il riconoscimento operato dalla vittima e elementi tecnici collegati a una Volkswagen Passat bianca che il Di Paola aveva venduto e che risultava avere tracce compatibili con l'utilizzo di un bloccapedale. La Corte d'appello ha respinto la richiesta di indennizzo ritenendo che Di Paola avesse dato causa o contribuito a dare causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave per non aver fornito spiegazioni plausibili circa l'acquisto di un'altra vettura dello stesso modello e per un presunto tentativo di inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato quali circostanze il ricorrente avrebbe omesso di comunicare e non avesse dimostrato il nesso causale tra le presunte dichiarazioni poco chiare e il mantenimento della misura cautelare. Ha poi osservato che l'acquisto di un'auto dello stesso tipo non è di per sé comportament0 gravemente colposo o doloso, che la misura era stata fondata soprattutto sul riconoscimento della vittima e che una successiva consulenza tecnica aveva escluso che l'auto fosse coinvolta nell'incidente denunciato. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la questione rimandata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188
Disciplina la responsabilità per ingiusta detenzione e la valutazione della condotta dell'indagato ai fini dell'equa riparazione; la giurisprudenza richiede un esame ex ante se l'imputato con dolo o colpa grave abbia dato causa o concorso a dare causa alla misura cautelare
d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188
Ha modificato il primo comma dell'art. 314 c.p.p. escludendo che sia considerata gravemente imprudente o negligente la scelta di esercitare il diritto al silenzio, pur lasciando spazio alla rilevanza del mendacio quando esso avrebbe potuto far emergere circostanze idonee ad escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti
giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 51779/2013 e Sez. U. n. 32383/2010)
Principio di autonomia del giudizio sull'equa riparazione rispetto al processo penale; valutazione ex ante del quadro indiziario e dell'eventuale contributo del comportamento dell'imputato alla formazione o al mantenimento del quadro indiziario, per stabilire l'esistenza di dolo o colpa grave
Massime di principio
- La valutazione del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è autonoma rispetto al giudizio penale e richiede un esame ex ante del quadro indiziario e del comportamento del ricorrente rispetto alla formazione o al mantenimento di tale quadro.
- L'esercizio del diritto al silenzio non può essere considerato di per sé colpa grave o dolo a seguito della modifica normativa, ma la menzogna può rilevare solo se avrebbe potuto, con informazioni specifiche e ignote agli inquirenti, far venir meno il valore degli indizi raccolti.
- Per ritenere che l'imputato abbia concorso a determinare l'ingiusta detenzione occorre che la motivazione indichi chiaramente quali fatti siano stati taciuti o falsificati e come questi abbiano causalmente inciso sulla decisione di adottare o mantenere la misura cautelare.
- Comportamenti ordinari, come l'acquisto di un veicolo dello stesso modello, non sono di per sé indizi di colpa grave; il giudice deve valutare il contesto fattuale e provare il nesso causale tra la condotta e la decisione cautelare.
- Se elementi tecnici successivi (perizie) escludono il coinvolgimento dell'oggetto materiale che aveva alimentato i sospetti, diventa difficile sostenere che il comportamento dell'indagato abbia causalmente contribuito al mantenimento della misura.
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