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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18037/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione: si contestava la valutazione probatoria della Corte d'appello, sostenendo che la condanna si fondava prevalentemente su intercettazioni telefoniche e su sommarie informazioni testimoniali (acquirenti Schicchi Gianluca e Santin Roberto). In particolare si deduceva insufficienza probatoria delle conversazioni intercettate (capo 6) perché non dimostravano un accordo di cessione, illogicità nel non assorbimento dei reati di cessione nei reati di detenzione accertata (cap. 6 e 37), carenza motivazionale nel ritenere che conversazioni captate riguardassero lo smercio di droga (cap. 38) e fondamento su mere illazioni per i dialoghi tra Pecoriello e Palumbo (cap. 40). Si chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure fossero una rivisitazione delle risultanze di fatto non consentita in sede di legittimità, non essendo indicati vizi di logicità manifesti o incongruenze tali da vanificare la motivazione. Ha confermato che le intercettazioni, integrate dalle dichiarazioni degli acquirenti, erano idonee a comprovare le cessioni contestate e ha rigettato l'idea che dovessero essere assorbite nei reati di detenzione già accertati, richiamando il principio secondo cui le diverse azioni previste dall'art. 73 DPR 309/1990 costituiscono reati distinti salvo che sussistano specifiche condizioni di identità materiale e temporale. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo della sentenza.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    L'art. 73 disciplina più fattispecie (detenzione, cessione ecc.); le diverse azioni possono integrare reati distinti salvo che un unico fatto concreto realizzi contemporaneamente più azioni senza apprezzabile soluzione di continuità sullo stesso oggetto materiale, situazione che autorizzerebbe l'assorbimento. In mancanza di tali condizioni, le condotte sono autonome e possono essere aggregate per continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (modificato dalla L. n. 46/2006)

    Limita il sindacato in Cassazione: non è ammessa la deduzione di travisamento del fatto finalizzata a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; la Corte di legittimità verifica la motivazione ma non rivede i fatti se non in presenza di vizi di logicità evidenti o incoerenze manifeste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e comporta la condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: i motivi che si risolvono in una semplice riconsiderazione politica o fattuale delle prove sono inammissibili.
  • Per impugnare con successo una motivazione basata su intercettazioni è necessario indicare vizi di logicità manifesti, contraddizioni interne alla motivazione o specifici "atti del processo" che dimostrino l'erroneità della valutazione, non una mera diversa lettura degli stessi elementi.
  • Le intercettazioni telefoniche, se dal loro contenuto emergono indicazioni non equivoche e sono corroborate da dichiarazioni di acquirenti o altre risultanze, possono essere ritenute prova idonea per la condanna per cessione di stupefacente.
  • L'assorbimento/assorbimento di reati previsti dalla stessa norma (es. art. 73 DPR 309/1990) richiede la dimostrazione che le azioni contestate costituiscano un unico fatto materiale senza apprezzabile soluzione di continuità e avente lo stesso oggetto materiale; in assenza di tali requisiti le condotte restano autonome e possono essere aggregate per continuazione.
  • Chi propone ricorso deve valutare il rischio di inammissibilità e della conseguente sanzione pecuniaria quando le doglianze si limitano a contestazioni di merito non rilevanti in sede di legittimità.

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