Cassazione Civile, Ordinanza n. 27995/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
Nel 2002 due acquirenti acquistavano un appartamento realizzato da un'impresa edile; dopo alcuni anni lamentavano gravi vizi dell'immobile, consistiti in infiltrazioni d'acqua nel piano interrato, muffe diffuse e problemi riconducibili, secondo la loro prospettazione, a errata impermeabilizzazione del solaio, pendenza inadeguata della pavimentazione, assenza di drenaggio nel muro controterra e ponti termici. Agivano contro gli eredi del costruttore e contro il progettista/direttore dei lavori chiedendo il risarcimento ex artt. 1669 c.c. e 2055 c.c. Il Tribunale riteneva responsabile solo l'impresa costruttrice e non il direttore dei lavori. Gli acquirenti proponevano appello sostenendo che anche il direttore dei lavori dovesse rispondere per culpa in vigilando, avendo l'obbligo di alta sorveglianza sulle lavorazioni rilevanti. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione, affermando in sostanza che i difetti erano riferibili a lavorazioni elementari e alla fase esecutiva, senza prova di omessa sorveglianza o errori progettuali imputabili al professionista. In Cassazione gli acquirenti deducevano: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione degli artt. 1669, 1176, 2697 e 2055 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova e per esclusione della responsabilità del direttore dei lavori; violazione degli stessi parametri per non avere riconosciuto che i vizi stessi dimostravano l'errore professionale; in subordine omesso esame di fatti decisivi emergenti dalla c.t.u. Il resistente, direttore dei lavori, replicava chiedendo il rigetto e proponeva ricorso incidentale su spese e ulteriori profili, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, dichiarando assorbito il quarto motivo e assorbito integralmente il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta viziata sia per violazione di legge, perché ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori in contrasto con i principi sulla sua alta sorveglianza anche sulle fasi esecutive essenziali, sia per motivazione apparente, poiché la Corte territoriale non ha spiegato perché lavorazioni come impermeabilizzazione, pendenze, coibentazione e drenaggio dovessero considerarsi elementari e sottratte al controllo professionale.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 1669 c.c.
letto in combinazione con gli artt. 1176 e 2055 c.c. come fonte di responsabilità extracontrattuale solidale del direttore dei lavori per i gravi difetti dell'opera, anche se dovuti a carenze esecutive
art. 1176, co. 2, c.c.
esprime il parametro della diligenza qualificata del professionista/direttore dei lavori
art. 2697 c.c.
l'onere della prova della liberazione ricade sul direttore dei lavori e sull'appaltatore, non sui danneggiati
art. 2055 c.c.
richiamato per configurare una responsabilità solidale tra i soggetti concorrenti nella causazione del danno
art. 100 c.p.c.
eccepito in via preliminare nel giudizio di merito circa l'improcedibilità dell'appello
art. 91 c.p.c.
richiamato nei motivi incidentali sulle spese di lite
art. 92 c.p.c.
richiamato nei motivi incidentali per la compensazione delle spese
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi incidentali per asserita omissione di pronuncia sulle spese
D.M. n. 55/2014
richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione dei compensi professionali
Massime di principio
- Nell'azione ex art. 1669 c.c. il direttore dei lavori può rispondere in via extracontrattuale insieme all'appaltatore quando i gravi difetti dipendano anche da carenze esecutive relative a fasi essenziali dell'opera, non essendo sufficiente qualificarle come attività di mera esecuzione per sottrarle al controllo professionale.
- Il direttore dei lavori è tenuto a un'obbligazione di mezzi qualificata da alta sorveglianza: non deve essere costantemente presente in cantiere, ma deve esercitare un controllo periodico e tecnico sulle fasi essenziali, impartendo ordini e segnalando anomalie.
- La responsabilità del direttore dei lavori può essere esclusa solo se il danno deriva da lavorazioni marginali o da un vizio di progettazione estraneo alle sue competenze; altrimenti l'omessa vigilanza integra colpa professionale.
- In tema di riparto dell'onere della prova, il professionista convenuto per gravi difetti dell'opera deve provare di avere correttamente svolto i propri compiti e di essersi attenuto ai doveri di vigilanza, non potendo gravare sul danneggiato la prova positiva della sua colpa.
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e si limita a formule apodittiche o standardizzate non riferite al caso concreto.
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