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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1029/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto in abitazione aggravato (art. 625, n.2 e n.5 c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. (richiesta di visione/acquisizione dei filmati di videosorveglianza utilizzati per l'identificazione); (2) violazione degli artt. 189 e 192 c.p.p. e motivazione illogica, lamentando che l'identificazione fotografica ottenuta in fase di indagini fosse l'unico grave indizio e fosse viziata dall'omessa verifica della presenza di un tatuaggio sul corpo dell'imputato, non riscontrabile nei fotogrammi.

La decisione

Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano una reiterazione di questioni già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte d'Appello. La Corte ha ritenuto attendibile il riconoscimento compiuto dal maresciallo (conoscenza pregressa per motivi di servizio) e ha ritenuto superflua la rinnovazione istruttoria richiesta; ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'individuazione fotografica è una manifestazione di percezione visiva con valore probatorio valutabile liberamente dal giudice. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n.2 e n.5)

    Norma che definisce il delitto di furto in abitazione e le aggravanti richiamate; applicata in sede di merito per la qualificazione del fatto e per la determinazione della responsabilità del ricorrente.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte rammenta che la rinnovazione è subordinata alla valutazione del giudice di merito sull'incompletezza dell'istruttoria e che tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per motivazione carente.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione all'assunzione di prove (richiesta di acquisizione dei filmati); la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione rilevante alla luce della valutazione complessiva della attendibilità del riconoscimento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alle modalità di assunzione della prova testimoniali/documentali; la Corte ha ritenuto la motivazione logica e sufficiente a giustificare il rigetto delle censure.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte per spiegare che la ricognizione personale ha formalità proprie, ma l'individuazione fotografica nelle indagini rappresenta una forma di dichiarazione visiva la cui forza probatoria dipende dal valore confermativo e dalla valutazione del giudice.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Cass. Sez. 5, sent. n. 23090 del 10/07/2020 (Rv. 279437)

    Precedente richiamato per il principio secondo cui l'individuazione fotografica è assimilabile a una dichiarazione visiva e il suo valore probatorio si valuta con il medesimo metro della deposizione testimoniale, non in ragione delle sole formalità previste per la ricognizione.

  • Cass. Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018 (Rv. 274230)

    Precedente richiamato sul limite del sindacato di Cassazione in ordine alla decisione del giudice di merito circa la rinnovazione istruttoria: la scelta del giudice di non rinnovare l'istruttoria è incensurabile se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • La individuazione fotografica o il riconoscimento in fase di indagini preliminari costituiscono una dichiarazione visiva la cui efficacia probatoria dipende dal contenuto e dalla conferma in dibattimento, non esclusivamente dalla forma con cui è stata compiuta.
  • La mancata acquisizione/visione dei filmati di videosorveglianza non comporta automaticamente violazione procedurale se il giudice di merito ritiene, con motivazione adeguata, che l'identificazione sia comunque attendibile (es. per conoscenza pregressa del verbalizzante o per angolazioni/pose nei fotogrammi che non consentivano la visibilità di segni particolari).
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. è discrezionale e subordinata alla dimostrazione dell'incompletezza dell'istruttoria: la decisione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione.
  • La presenza/assenza di segni identificativi (es. tatuaggi) nelle immagini deve essere valutata in concreto: l'omessa verifica non è automaticamente decisiva quando il giudice ritiene attendibile l'identificazione per altri elementi (conoscenza personale dell'individuo, visibilità negli fotogrammi, contesto investigativo).
  • I ricorsi che reiterano censure già esaminate e risolte in sede di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente se emerge colpa nella riproposizione delle questioni.

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