Sentenza n. 11104/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0010957, notificato in data 14 febbraio 2025 di rigetto dell’istanza proposta dalla ricorrente ai sensi art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001, nonché di tutti gli atti prodromici e/o presupposti, compresa la comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241/1990; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente, al trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso la sezione di Polizia Stradale Di Rieti (AQ), con declaratoria di concessione dell’assegnazione temporanea nella sede indicata con condanna specifica dell’amministrazione ai fini dell’adozione del provvedimento di trasferimento ex art. 34 comma 1, lett. c), c.p.a. e art. 2058 c.c. e in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso la Sezione di Polizia Stradale di Rieti
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo la nascita del figlio, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso la sede di Rieti, dove risiedeva il nucleo familiare, deducendo l’esigenza di conciliare il servizio con la cura del minore e rappresentando le proprie condizioni personali e familiari, comprese le difficoltà derivanti dalla distanza e dai tempi di percorrenza tra Settebagni e Rieti e la presenza nel nucleo familiare della madre del compagno, affetta da handicap grave. L’amministrazione aveva preannunciato il diniego richiamando le esigenze funzionali e di servizio dei reparti interessati e la non eccessiva distanza tra la sede di servizio e la residenza del minore. Il diniego definitivo era stato fondato, in particolare, sull’impiego della dipendente nei servizi continuativi di vigilanza stradale nell’area del Grande Raccordo Anulare, sulla carenza del 10% dell’organico complessivo della sede di Settebagni, sull’asserita assenza di necessità di potenziamento presso la sede di Rieti e sulla possibilità per la dipendente di continuare a svolgere quotidianamente i propri obblighi genitoriali. La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, dell’art. 1493 d.lgs. n. 66/2010, dei principi costituzionali in materia di famiglia, genitorialità, salute e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento e illogicità manifesta. In particolare, ha contestato il carattere generico del richiamo alle esigenze di servizio, l’irrilevanza della carenza riferita all’organico complessivo, l’assenza di scopertura nel proprio ruolo presso Settebagni, la consistente scopertura del ruolo agenti presso Rieti e l’omessa valutazione della propria situazione familiare e personale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. L’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 attribuisce al genitore di un bambino fino a tre anni la possibilità di ottenere l’assegnazione temporanea, per un periodo massimo di tre anni, presso una sede collocata nella provincia o regione in cui l’altro genitore svolge attività lavorativa o, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2024, in cui è fissata la residenza della famiglia. Per gli appartenenti alle Forze di Polizia, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, ma non esonera l’amministrazione dall’obbligo di una motivazione precisa, concreta e riferita al caso specifico. Il Collegio ha ritenuto insufficiente il richiamo alla carenza del 10% dell’organico complessivo di Settebagni, poiché la ricorrente aveva dedotto, senza contestazione puntuale, l’assenza di scopertura nel proprio ruolo di agente/assistente. L’amministrazione non aveva spiegato in modo concreto perché l’assenza temporanea della dipendente avrebbe pregiudicato il servizio, né aveva valutato possibili misure organizzative non particolarmente gravose. È risultata altresì generica l’affermazione secondo cui la sede di Rieti non necessitava di potenziamento, nonostante la dedotta scopertura superiore al 50% nel ruolo degli agenti. Il provvedimento non aveva inoltre adeguatamente ponderato le condizioni familiari e personali della ricorrente, i tempi effettivi di percorrenza e gli interessi costituzionali connessi alla genitorialità, all’unità familiare e alla tutela del minore. Il successivo provvedimento del 25 luglio 2025, con cui l’amministrazione, a seguito dell’ordinanza cautelare, aveva disposto l’assegnazione temporanea a Rieti per assenza di motivi ostativi, ha ulteriormente corroborato l’inadeguatezza dell’istruttoria originaria. Il TAR ha quindi annullato il diniego e imposto all’amministrazione di eliminare la riserva apposta all’assegnazione temporanea già disposta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
«ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa»; «nella quale è fissata la residenza della famiglia»; «casi o esigenze eccezionali»
La disposizione tutela la genitorialità consentendo l’assegnazione temporanea del genitore di un bambino fino a tre anni, salvo ragioni ostative adeguatamente motivate; dopo l’intervento additivo della Corte costituzionale, rileva anche la sede nella provincia o regione di residenza della famiglia.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017
«per motivate esigenze organiche o di servizio»
Per il personale delle Forze di Polizia l’assegnazione può essere negata per esigenze organiche o di servizio, ma l’amministrazione deve dimostrare e motivare in modo concreto, specifico e non stereotipato le ragioni ostative, ponderandole con gli interessi familiari e genitoriali.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego deve essere sorretto da una motivazione congrua, riferita ai presupposti di fatto concretamente accertati e idonea a rendere intellegibile il percorso logico seguito dall’amministrazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi costituisce un passaggio del procedimento, ma non sana l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento definitivo.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’annullamento dell’atto comporta il dovere dell’amministrazione di conformarsi alla decisione e di rimuovere la riserva apposta all’assegnazione temporanea già disposta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 riguardante personale della Polizia di Stato, il richiamo alle esigenze organiche o di servizio non esonera l’amministrazione dall’obbligo di una motivazione concreta, specifica e riferita alla situazione organizzativa delle sedi coinvolte.
- Un diniego ex art. 42-bis non può fondarsi su clausole di stile, sulla mera indicazione di una carenza dell’organico complessivo o sul generico richiamo alle funzioni istituzionali del reparto: l’amministrazione deve chiarire quale sia l’incidenza effettiva dell’assenza del dipendente sul servizio e perché non siano praticabili ragionevoli misure organizzative alternative.
- La verifica delle esigenze organiche deve essere riferita, ove rilevante, allo specifico ruolo e alle mansioni del dipendente, non soltanto all’organico complessivo dell’ufficio; analogamente, deve essere concretamente valutata la situazione della sede di destinazione.
- Nel bilanciamento tra esigenze organizzative dell’amministrazione e interessi familiari posti a fondamento dell’istanza, l’amministrazione deve considerare le condizioni personali e familiari del richiedente, i tempi effettivi di percorrenza e l’interesse del minore, svolgendo un’istruttoria particolarmente accurata quando sono coinvolti valori costituzionalmente rilevanti.
- L’amministrazione è tenuta a valutare ogni ragionevole soluzione organizzativa idonea a consentire l’assegnazione temporanea, senza che ciò implichi un diritto automatico al trasferimento; il diniego è legittimo solo se le ragioni ostative risultano effettive, ragionevoli e adeguatamente dimostrate.
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