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Sentenza

Sentenza n. 1648/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. -OMISSIS-del 03/12/2024 (prot. n. -OMISSIS-) notificata il 18/12/2024, con cui il Responsabile del Servizio 7 del Comune di Massa Lubrense - Lavori pubblici, Edilizia, Urbanistica, Pianificazione, P.I.P., Condono Edilizio, Tutela Paesaggistico Ambientale - Dott. Giuseppe Maresca, ha irrogato alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 20.000,00 conseguentemente all’accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- emessa ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis e 27 comma 2 del T.U.E. 380/2001, nonché della nota del 04/12/2024 prot. n.-OMISSIS- con cui tardivamente il Comune ha notificato alla ricorrente accertamento di inottemperanza risalente al 29/10/2018 e relativo alla predetta ordinanza n. -OMISSIS- e, infine, della determinazione n. -OMISSIS-, notificata il 22/01/2025, con cui il medesimo Funzionario ha determinato di accertare che la predetta somma di euro 20.000,00 sia imputata sul Capitolo di Bilancio 40500.03.0242 del Bilancio 2023-2025 - annualità 2024 e di tutti gli atti precedenti, preordinati, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202501068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all'ordine di demolizione, nonché la successiva determinazione di imputazione contabile della somma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale del 3 dicembre 2024, notificata il 18 dicembre 2024, con cui le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, sul presupposto dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione notificata nel febbraio 2018 e accertata con verbale del 29 ottobre 2018. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e degli artt. 1 e 28 l. 689/1981, la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, la carenza dei presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale, la violazione del giusto procedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento e la tardività. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l'inottemperanza si fosse consumata allo scadere del termine di 90 giorni per adempiere, il 18 maggio 2018, o comunque alla data dell'accertamento del 29 ottobre 2018, sicché la sanzione notificata nel dicembre 2024 era prescritta ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione quinquennale. Richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023, ha qualificato la sanzione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 come sanzione amministrativa afflittiva conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione. Ha ritenuto che l'inottemperanza integri un illecito omissivo istantaneo a effetti permanenti, consumato allo scadere del termine di 90 giorni assegnato per la demolizione, e non un illecito permanente puro. Il termine di prescrizione di cinque anni decorre quindi dalla consumazione dell'illecito, e non dalla cessazione dei suoi effetti; nel caso concreto decorreva dal 18 maggio 2018, o comunque dal 29 ottobre 2018, mentre l'ordinanza sanzionatoria è stata notificata soltanto il 18 dicembre 2024. L'Amministrazione ha pertanto esercitato tardivamente il potere sanzionatorio. Sono stati annullati l'ordinanza sanzionatoria e la successiva determinazione contabile; la nota di accertamento è stata esaminata nell'ambito della vicenda ma non risulta espressamente annullata nel dispositivo. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria.

    Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria afflittiva per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, distinta dagli effetti acquisitivi previsti dall'art. 31.

  • art. 28 l. 689/1981

    Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

    Il termine quinquennale decorre dalla consumazione dell'illecito amministrativo e, per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, dal compimento del termine di 90 giorni per adempiere, non dalla cessazione degli effetti dell'omissione.

  • art. 1 l. 689/1981

    È richiamato in relazione al principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, esaminato nel quadro della qualificazione della misura prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    È indicato quale base normativa dell'ordinanza di demolizione presupposta, senza costituire il fondamento decisivo dell'accoglimento.

  • art. 31, comma 4-quater, d.P.R. 380/2001

    È richiamato dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria nel descrivere la possibilità di una nuova ordinanza di demolizione e di un'ulteriore sanzione in caso di successiva inottemperanza, qualora la Regione attui la disposizione.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura afflittiva ed è soggetta alle garanzie e ai termini della l. 689/1981, compreso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28.
  • L'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo istantaneo a effetti permanenti: si consuma allo scadere del termine di 90 giorni assegnato per la demolizione, qualora questa non sia stata eseguita, anche se gli effetti dell'omissione si protraggono nel tempo.
  • Il termine quinquennale di prescrizione del potere di irrogare la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 decorre dal momento di consumazione dell'inottemperanza, e non dalla cessazione degli effetti permanenti dell'illecito né dalla demolizione successivamente eseguita.
  • Una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non può essere irrogata quando, alla data di adozione o notificazione dell'atto sanzionatorio, sia già decorso il termine quinquennale di prescrizione, salvo validi atti interruttivi secondo le norme del codice civile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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