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Ordinanza

Ordinanza n. 1283/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1107/2025, della cui ottemperanza è stata chiesta l’esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1107/2025. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la casella PEC dell’Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, competente in relazione al TAR adito. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La questione esaminata riguarda pertanto la validità della notificazione del ricorso introduttivo e le conseguenze processuali della sua nullità.

La decisione

Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione, poiché il ricorso per ottemperanza deve essere notificato all’amministrazione e, per le amministrazioni statali, presso l’Avvocatura dello Stato competente per il distretto dell’autorità giudiziaria adita. Essendo il giudizio incardinato davanti al TAR per la Toscana, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze. Poiché la notifica è stata effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato e il Ministero non si è costituito, il giudice ha applicato l’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando al ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notifica e un ulteriore termine perentorio di tre giorni per depositare la prova della rinnovazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 settembre 2026, senza decisione sulla domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta

    Il ricorso per ottemperanza deve essere notificato all’amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dal provvedimento da eseguire.

  • art. 11, commi 1 e 3, R.D. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente; Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio

    Gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato competente per il distretto dell’autorità giudiziaria adita; la notificazione presso un ufficio diverso è nulla, anche d’ufficio.

  • art. 144 c.p.c.

    È richiamato quale base normativa, unitamente all’art. 11 R.D. 1611/1933, per la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale applicabile alla notificazione degli atti introduttivi nei confronti delle amministrazioni statali.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza

    Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione; la rinnovazione impedisce le decadenze.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    La disposizione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. è applicata nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione e alle altre parti del giudizio definito dal provvedimento del quale si chiede l’esecuzione.
  • Quando il giudizio è instaurato contro un’amministrazione statale davanti a un TAR, la notificazione dell’atto introduttivo deve essere eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per il distretto in cui ha sede il TAR adito; la notificazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato è nulla.
  • Se la notificazione del ricorso è nulla e l’amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce ogni decadenza ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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