Cassazione Civile, Ordinanza n. 26871/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo fondati i rilievi sulla deduzione del difetto di rappresentanza e sulla ratifica tacita, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, perché decida nel merito attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di somme relative, secondo la sua prospettazione iniziale, al noleggio di una tendostruttura indicato in una scrittura del 5 novembre 2008. L'ente religioso intimato propose opposizione sostenendo invece di avere acquistato la struttura e di averne già pagato integralmente il prezzo, producendo una lettera liberatoria del 10 dicembre 2010. La società opposta reagì con querela di falso incidentale sulla lettera liberatoria. La consulenza grafologica ne accertò la falsità e il primo giudice accolse la querela, mantenendo ferma la condanna al pagamento. In appello, però, l'ente religioso dedusse che il rapporto era stato concluso da un soggetto privo di poteri rappresentativi, qualificato come falsus procurator, e la Corte d'appello accolse l'opposizione ritenendo inefficace il contratto nei confronti dell'ente. Con il ricorso per cassazione la società dedusse: 1) violazione degli artt. 102, 112, 163 e 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello consentito una mutatio libelli, poiché il difetto di rappresentanza era stato introdotto tardivamente; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'ammissione dell'esistenza di poteri rappresentativi in capo al soggetto che aveva trattato; 3) violazione dell'art. 1399 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il comportamento processuale dell'ente integrasse ratifica del contratto concluso dal falsus procurator.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare una pretesa violazione processuale, ma non decisivo nella ratio della decisione di legittimità
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare ultrapetizione/omessa pronuncia e per la questione della ratifica; la Corte lo richiama nel quadro della decisione sui motivi accolti
art. 163 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta mutatio libelli
art. 345 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'inammissibilità della nuova eccezione in appello; la Corte lo supera richiamando la natura di mera difesa della contestazione del potere rappresentativo
art. 360 c.p.c.
norma di ricorso per cassazione utilizzata per veicolare i motivi
art. 1387 c.c.
richiamato per il tema del potere rappresentativo del soggetto che ha concluso il contratto
art. 1389 c.c.
richiamato nel secondo motivo sul punto del potere rappresentativo e della relativa prova
art. 1399 c.c.
richiamato per sostenere che il comportamento dell'ente avesse integrato ratifica del contratto concluso dal falsus procurator
art. 167 c.p.c.
richiamato in relazione al termine per le difese del convenuto e alla pretesa tardività dell'eccezione
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che la mancata contestazione specifica del potere rappresentativo può determinare una relevatio ab onere probandi, ferma la possibilità per il giudice di rilevare l'inesistenza del fatto dagli atti
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e delle memorie
art. 645 c.p.c.
norma sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito si colloca la controversia
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nel passaggio sulla ripartizione dell'onere della prova del potere rappresentativo, attribuito al terzo che agisce contro il rappresentato
art. 11377/2015 Cass. Sez. Un.
le Sezioni Unite sono richiamate come fonte del principio per cui la deduzione dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator costituisce mera difesa e il potere rappresentativo è elemento costitutivo della pretesa
art. 1751/2018 Cass. Sez. 2
richiamata per il principio secondo cui il comportamento processuale univoco del rappresentato può valere come ratifica tacita
Massime di principio
- Quando un contratto sia stipulato da un soggetto che spenda il nome altrui, l'esistenza e i limiti del potere rappresentativo sono elementi costitutivi della domanda del terzo nei confronti del rappresentato; se il rappresentato nega la procura, l'onere di provarla grava sul terzo contraente.
- La deduzione dell'inefficacia del contratto concluso da un falsus procurator, da parte del preteso rappresentato, non integra un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa: come tale può essere svolta anche oltre le preclusioni tipiche delle eccezioni, salvo gli effetti del comportamento processuale delle parti e del materiale probatorio acquisito.
- La mancata contestazione specifica del potere rappresentativo può determinare una relevatio ab onere probandi, ma non vincola in modo assoluto il giudice, che può comunque rilevare l'inesistenza del fatto dagli atti e dalle prove raccolte.
- Il comportamento processuale del preteso rappresentato che si difenda in modo univoco nel merito, mostrando di volere fare proprio il contratto concluso dal falsus procurator, può integrare ratifica tacita del contratto stesso.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualificazione del rapporto e la verifica della legittimazione rappresentativa devono essere valutate alla luce dell'intero comportamento processuale delle parti e della disciplina sostanziale della rappresentanza.
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