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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35393/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVA 2007, con riprese fondate su accertamenti bancari ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973: al contribuente erano stati imputati un reddito di lavoro autonomo di euro 96.605,00 e un reddito di capitale di euro 5.972,00, valorizzando sia i versamenti sia i prelevamenti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma nel testo disponibile non sono illustrati nel dettaglio i singoli motivi; risulta però che egli ha poi depositato memoria, dichiarando di avere intrapreso la definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo, e ha anche dichiarato di rinunciare al ricorso. L’Agenzia delle Entrate non ha formulato osservazioni sulla documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dal contribuente, ritenendola idonea a dimostrare l’estinzione del debito erariale posto a base del ricorso; ha quindi dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha compensato le spese di lite, valorizzando il fatto che la documentazione depositata mostrava il sostenimento di oneri per la definizione agevolata. Ha inoltre escluso i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli accertamenti bancari possono fondare riprese reddituali; nel caso concreto la sentenza impugnata aveva considerato sia i versamenti sia i prelevamenti, richiamando la successiva incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

  • sentenza Corte costituzionale n. 228 del 2014

    È richiamata come parametro che incide sulla considerazione dei prelevamenti negli accertamenti bancari.

  • art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    La definizione agevolata prevista dalla norma è stata ritenuta idonea, sulla base della documentazione depositata, a determinare l’estinzione del debito erariale e la cessazione della materia del contendere.

  • l. n. 225 del 2016

    È indicata quale legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta di avere aderito a una definizione agevolata che estingue il debito erariale oggetto del giudizio, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo.
  • La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione resistente, della documentazione prodotta a dimostrazione della definizione agevolata è un elemento che può concorrere a fondare la declaratoria di estinzione.
  • In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese se risulta che la parte che ha definito la pretesa tributaria ha sopportato oneri per accedere alla definizione agevolata.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata del debito tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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