Cassazione Penale, Ordinanza n. 01196/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Roma per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi investono il giudizio di responsabilità, la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente contesta sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito, ma la Corte rileva che le censure ripropongono questioni già esaminate e risultano, in parte, generiche perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La sentenza impugnata era una condanna per il reato previsto da tale disposizione in materia di stupefacenti; la Cassazione non rivede il merito ma rileva l'inammissibilità delle doglianze proposte contro la condanna.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere veicolata in cassazione una mera richiesta di rivalutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti, poiché il giudizio di legittimità non consente un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
- Le doglianze su responsabilità, dosimetria della pena e attenuanti generiche devono essere sorrette da una critica puntuale e specifica alla motivazione di merito; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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