Sentenza del 09/07/2019 n. 18352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di pagamento per maggiori accise su G.P.L. formalmente destinato a uso domestico e confezionato in bombole da 10 o 15 kg, ma che, secondo la Guardia di Finanza, era stato effettivamente destinato all'uso autotrazione mediante consegne a soggetti di comodo e in luoghi privi di strutture idonee allo stoccaggio e alla commercializzazione del prodotto. L'Agenzia sosteneva che l'agevolazione fiscale non dipendesse esclusivamente dal formato delle bombole, ma dall'effettiva destinazione domestica, e contestava inoltre la valutazione della sentenza di patteggiamento e degli atti della Guardia di Finanza da parte della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo apparente e quindi nulla la motivazione della CTR. Il giudice d'appello si era limitato a richiamare il dato letterale della norma sul confezionamento in bombole, senza esaminare adeguatamente le prove relative alla possibile frode e all'effettiva destinazione del G.P.L. La Cassazione ha inoltre precisato che la sentenza di patteggiamento, pur non avendo efficacia di giudicato nel processo tributario, costituisce un elemento probatorio rilevante, che il giudice deve valutare e può disconoscere solo motivando adeguatamente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 36
Le cessioni e importazioni effettuate dal 1 gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione
La disposizione introduce una presunzione normativa di destinazione domestica per il G.P.L. contenuto in bombole di determinati formati, ma tale presunzione non può essere invocata per ottenere un vantaggio fiscale quando la concreta operazione commerciale dissimuli una frode o una destinazione diversa da quella agevolata.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 1, 2, 3, 14, 18, 21 e 40
Le norme disciplinano la materia delle accise, inclusi i presupposti dell'imposizione, la circolazione e la destinazione dei prodotti energetici. Nel caso concreto sono state richiamate per sostenere che l'aliquota agevolata deve essere collegata alla reale destinazione del prodotto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 3
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva sui fatti rilevanti e sulle ragioni giuridiche della decisione; una motivazione meramente apparente, che non esamini le prove decisive, determina la nullità della pronuncia.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'atto tributario deve essere motivato e può richiamare altri atti, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscerne il contenuto rilevante. La Cassazione non ha deciso definitivamente tale censura, ritenendola assorbita dall'accoglimento del motivo sulla carenza di motivazione.
Codice di procedura penale, artt. 444 e 445
La sentenza di patteggiamento non equivale a una condanna definitiva con piena efficacia di giudicato nel processo tributario, ma costituisce comunque un elemento di prova significativo. Il giudice tributario deve valutarla concretamente e motivare specificamente un eventuale disconoscimento.
Codice civile, artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729
Le regole sull'onere della prova, sugli atti pubblici e sulle presunzioni impongono al giudice di esaminare il complesso degli elementi probatori, inclusi i verbali della Guardia di Finanza e gli indizi gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- Una presunzione o agevolazione fiscale basata su caratteristiche formali del prodotto non può essere applicata in modo automatico quando l'amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, che l'operazione è stata costruita artificiosamente per ottenere il beneficio.
- Nel processo tributario la sentenza di patteggiamento non vincola automaticamente il giudice, ma rappresenta un elemento probatorio rilevante che deve essere espressamente valutato.
- Il giudice non può limitarsi a richiamare il testo letterale di una norma senza confrontarsi con le prove che potrebbero dimostrare una frode o l'assenza dei presupposti sostanziali dell'agevolazione.
- Una motivazione che omette l'esame delle principali risultanze documentali e degli atti dell'amministrazione può essere considerata apparente e comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
- Per contestare efficacemente un'agevolazione fiscale, l'amministrazione deve collegare gli elementi formali dell'operazione alla concreta destinazione del bene e indicare le circostanze che rendono fittizia o fraudolenta l'apparente conformità alla norma.
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